CTP di Lecce – ll preavviso di fermo amministrativo deve essere motivato ex art. 7 della L. 212/00 a pena di nullità

Il preavviso di fermo amministrativo deve estrinsecare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione (art. 7, L.212/00)

Commissione Tributaria Provinciale di Lecce

Sezione I

Sentenza 23 settembre 2010

 …, ricorre contro Equitalia … Spa in relazione alla comunicazione n… concernente il fermo amministrativo di beni mobili registrati, notificata in data 05/03/2008, recante l’iscrizione a ruolo della somma di Euro 637,17 compresi sanzione e interessi.

Con detta comunicazione Equitalia rendeva noto al ricorrente che, in caso di mancato pagamento entro 20 giorni dalla notifica delle cartelle in sospeso (per un ammontare complessivo di Euro 637,17), si sarebbe provveduto al fermo amministrativo dell’autovettura *******, attualmente di proprietà del contribuente.

Il ricorrente eccepisce che le cartelle facenti parte del provvedimento impugnato non sono state Si notificate; in conseguenza della comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo sarebbe irrimediabilmente viziata poiché costituisce il primo atto del procedimento tributario a lui notificato.

Lamenta, anche, mancanza di motivazione dell’atto impugnato, posto che non sarebbe data di riscontrare quali siano le ragioni su cui si fonda la pretesa impositiva. Conclude chiedendo che venga dichiarata della comunicazione di iscrizione del fermo amministrativo impugnata e che venga disposto lo sgravio del carico illegittimamente iscritto a ruolo, ammontante ad Euro 637,17, con vittoria di spese.

Equitalia … Spa, costituitasi in giudizio con memorie del 16 giugno 2008, eccepisce, al contrario di quanto sostenuto da parte avversa, la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese al provvedimento di fermo amministrativo e inammissibilità dell’impugnazione per intervenuta decadenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

II carico tributario sotteso al paventato provvedimento di fermo amministrativo riferito a varie cartelle esattoriali che lo stesso ricorrente elenca nel suo ricorso e che riportano importi dovuti a vario titolo.

Il ricorrente lamenta di non aver mai avute notificate tali cartelle, probabilmente a causa – afferma egli stesso – dellubicazione della ma residenza in una zona urbana scomodamente raggiungibile dal servizio postale che gli ha causato notevoli disagi e mancata ricezione di lettere e raccomandate a lui indirizzate”.

Quanto sopra evidenziato, tuttavia, non esime il ricorrente, risultando – per sua stessa ammissione – sovente “irreperibile o sconosciuto” a causa della sua zona di residenza fuori cinta urbana, dall’intraprendere quei rimedi – quali la richiesta del “fermo posta” o altri artifici tesi ad eliminare le cause della propria irreperibilità – al fine di ovviare alla probabile possibilità che a lui non interessi conoscere il proprio debito erariale.

Sta di fatto che le cartelle di pagamento risultano ritualmente notificate al ricorrente, come si evince dalle relate di notifica prodotte nel fascicolo di parte.

Ed infatti, l’irreperibilità del contribuente non libera lo stesso dall’obbligo di pagare tasse e tributi, avendo il Legislatore previsto per tale circostanza un’apposita modalità di notifica delle cartelle, al fine di ovviare alla probabile possibilità che al contribuente non interessi conoscere il proprio debito erariale.

L’iter procedurale, dunque, nel caso di specie, a stato esattamente eseguito dall’Agente di Riscossione che ha notificato mediante affissione all’Albo della Casa Comunale di residenza.

Le varie cartelle sottese al provvedimento di fermo amministrativo sono, pertanto, diventate definitive per mancata impugnazione nei termini e il richiesto sgravio del carico iscritto a ruolo non può essere concesso, nel mentre il ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo, suscettibile di trasformarsi automaticamente in vero e proprio “fermo amministrativo” con il decorso dei venti giorni concessi per il pagamento del carico tributario iscritto a ruolo, può essere accolto, atteso che esso non estrinseca adeguatamente “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione” (art. 7, L.212/00).

P.Q.M.

La commissione, in parziale accoglimento del ricorso, annulla il preavviso di fermo amministrativo, nel mentre dichiara inammissibile la richiesta di sgravio della somma iscritta a ruolo.

Spese compensate.

Lecce, li 22/04/2010.

Depositata in segreteria il 23 Settembre 2010