Difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione: il giudice “deve” promuovere la sanatoria assegnando un termine alla parte

Cassazione Civile, Sezione II, 14.07.2011, n. 15516:

– il giudice, ove ritenga di decidere la lite in base ad una questione rilevata di ufficio senza averla previamente sottoposta alle parti al fine di provocare sulla stessa il contraddittorio e consentire lo svolgimento delle rispettive difese in relazione al mutato quadro della materia del contendere, deve astenersi dal decidere solitariamente e deve procedere alla segnalazione della questione che intende rilevare di ufficio, riaprendo su di essa il dibattito e dando spazio alle consequenziali attività, in quanto, in caso contrario, si avrebbe violazione del diritto di difesa in ragione del mancato esercizio del contraddittorio (tra le tante, sentenze 9/6/2008 n. 15194; 31/10/2005 n. 21108);

– l’art. 182 c.p.c., comma 2, (nel testo applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione “può” assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev’essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nel senso che il giudice “deve” promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti “ex tunc”, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (da ultimo, sentenza 22/9/2010 n. 20052).

Va aggiunto che la questione della mancanza “della capacità a stare in giudizio del legale rappresentante dell’Agenzia” (pagina 27 del ricorso) deve ritenersi superata e travolta atteso che i ricorrenti in questa sede di legittimità non hanno contestato che la delibera di ratifica del consiglio di amministrazione dell’ATC è stata prodotta in grado di appello (anche se in modo irrituale ed intempestivo in quanto dopo la rimessione della causa al collegio), nè hanno contestato la regolarità e la validità di detta delibera alla quale si fa espresso riferimento sia nella sentenza impugnata sia nel controricorso della resistente ATC per superare l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata in secondo grado dagli appellati (attuali ricorrenti).

Al riguardo va richiamato il principio che questa Corte ha avuto modo di affermare – implicitamente tenuto presente e fatto proprio dalla corte di appello – secondo cui la delibera di ratifica del consiglio di amministrazione di Istituto autonomo per le case popolari (poi ATC), richiesta al fine dell’efficacia della costituzione in giudizio del Presidente dell’Istituto medesimo (D.P.R. 14 febbraio 1975, n. 226, art. 14, norma richiamata dai ricorrenti nel motivo in esame), può essere prodotta in fase d’impugnazione, anche di legittimità, con valore sanante – con effetto retroattivo – della irregolarità afferente il giudizio di appello, solo se la sentenza impugnata non ne abbia rilevato la mancanza (ipotesi non sussistente nella specie) dichiarando il difetto di legittimazione processuale (sentenza 24/9/1991 n. 9968).

Infatti l’autorizzazione necessaria perchè un ente pubblico possa agire o resistere in giudizio, emessa dall’organo collegiale competente, e della quale l’organo rappresentante l’ente pubblico deve essere munito, attiene alla “legitimatio ad processum”, ossia all’efficacia e non alla validità della costituzione stessa, sicchè essa può intervenire ed essere prodotta in causa anche dopo che sia scaduto il termine per l’impugnazione o per l’opposizione a decreto ingiuntivo, con efficacia convalidante dell’attività processuale svolta in precedenza, sempre che il giudice di merito non abbia già rilevato il difetto di legittimazione processuale, ossia l’irregolarità della costituzione del rappresentante dell’ente pubblico, traendone come conseguenza l’invalidità degli atti compiuti (in tali sensi, sentenze 24/4/2008 n. 10609; 15/2/2007 n. 3454; 3/8/2004 n. 14813).