Il D. Lgs. 140/2012 ha introdotto il sistema dei “parametri” per il calcolo delle competenze professionali stragiudiziali e giudiziali di avvocato, superando il sistema di liquidazione di diritti ed onorari che vengono sostituiti dalla liquidazione “per fasi”. Ha, altresì, tacitamente abrogato il diritto dell’avvocato a percepire il rimborso forfettario delle spese nella misura del 12,5%.
Tuttavia la successiva legge del 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) ha previsto, all’art. 13, comma 10, che “Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato e’ dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima e’ determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive“.
Il “decreto di cui al comma 6” non è stato ancora approvato, anche se il CNF ne ha approntato una bozza in cui si prevede un rimborso forfettario nella misura che va dal 10 al 20% delle competenze calcolate in base ai parametri.
Ora, considerando che di recente la cassazione ha ribadito che il rimborso forfettario delle spese spetta di diritto all’avvocato, anche se non espressamente dichiarato dal Giudice in sentenza (cfr. Cass.Civ., Sez. I, del 17.04.2013 n. 9315*), si può concludere che detto rimborso spetterebbe all’avvocato (il condizionale è d’obbigo) quanto meno nella misura minima, pari al 10%.
*Cass.Civ., Sez. I, del 17.04.2013 n. 9315:
Infondato è infine il secondo motivo con cui i ricorrenti, deducendo altra violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonchè delle tariffe forense, si dolgono che la sentenza impugnata non abbia liquidato anche le spese forfettarie da essi richieste limitandosi ad utilizzare nel dispositivo la formula “oltre accessori di legge” insuscettibile di poter essere eseguita. Questa Corte ha ripetutamente confermato al riguardo: a) che ai sensi dell’art. 15 della tariffa forense (D.M. 5 ottobre 1994, n. 585) spetta all’avvocato il rimborso delle spese generali, nella misura del 10% degli importi liquidati a titolo di onorari e di diritti procuratori; b) che trattandosi di credito che consegue per legge, e del quale la misura è determinata per legge, la menzione e quantificazione che il giudice ne effettui in sentenza ha mera efficacia dichiarativa e non incide quindi sul diritto del procuratore di chiedere tale rimborso che nella legge già trova titolo e misura (così come debbono essere corrisposti per legge, anche se non ve ne sia espressa menzione nel dispositivo della sentenza, gli ulteriori accessori, quali il rimborso iva, contributo c.a.p. ecc.) che ugualmente la legge impone e quantifica (Cass. 4209/2010; 10997/2007; 8059/2007); c) che conseguentemente il rimborso in questione deve ritenersi compreso nella liquidazione degli onorari e dei diritti nella misura del 10% di tali importi, anche senza espressamenzione nel dispositivo della sentenza: perciò senza alcun interesse della parte a che la sentenza ne affermi la spettanza (Cass. 8512/2011; 23053/2009; 10416/2003).
