RCA: in assenza del certificato di avvenuta guarigione con o senza postumi solo l’espletamento della visita eventualmente disposta dalla società assicuratrice consente di superare l’eccezione di improponibilità

Giudice di Pace di Ottaviano – sentenza del 09 febbraio 2013

Letto l’art. 148 dello stesso D. Lgs il quale al comma i prevede che “Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell’articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all’articolo 143 e recare l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto t l risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. II termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro” ed al comma 2 chiarisce che ” L’obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione dei danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonchè dalla dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L’impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all’adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione”, appare chiaro che, qualora manchi l’allegazione del certificato di avvenuta guarigione con o senza postumi solo l’espletamento della visita eventualmente disposta dalla società assicuratrice, alla luce della sentenza resa dal Tribunale di Nola in data 04/12/07, cui questo magistrato aderisce, consentirebbe di superare l’eccezione di improponibilità.

Da avvocatiottaviano.it