Cass. Civ., ordinanza n.1643 del 24 gennaio 2013
A seguito dell’annullamento di un provvedimento impositivo per autotutela da parte della Amministrazione, questo cessa immediatamente di avere efficacia ai fini della imposizione tributaria, anche se lo stesso sia stato impugnato dal contribuente e sia pendente il relativo giudizio, in quanto le questioni che non vengono implicitamente definite con l’annullamento e rimangono in contestazione, quali il regime delle spese, hanno una autonoma fonte regolatrice (per il regime delle spese l’art. 46 ultimo comma D. Lgs. n. 546/92, come modificato dall’intervento del giudice delle leggi con sent. n. 274 del 2005) dal tutto svincolata dall’atto non più esistente, per cui non vi è alcuna interferenza tra il procedimento relativo, tuttora pendente, ed il nuovo atto impositivo che l’Amministrazione ritenga di emettere in sostituzione del precedente.
La normativa:
art. 46, D. Lgs. 546/1992
Art. 46 Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata, salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge, con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell’art. 28.
3. Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge. [La Corte Costituzionale, con sentenza 12 luglio 2005, n. 274, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge.]
