Soppressione Sezione distaccata di Ischia: il Tar respinge la domanda di sospensione delle misure attuative del D.Lgs. 155/2012

 Il Tar Campania ha respinto l’istanza di sospensione del decreto del Presidente del Tribunale di Napoli avente ad oggetto le prime misure organizzative riguardanti le sezioni distaccate, in attuazione del D.Lgs. 155/2012, in quanto:”il provvedimento impugnato appare sostanzialmente coerente con l’esigenza di avviare il graduale adeguamento organizzativo e strutturale degli uffici destinati ad accorpare le sezioni distaccate per le quali è prevista la ormai prossima soppressione dal d. lgs. n. 155/2012, che ha superato il vaglio di costituzionalità del giudice delle leggi;…
il pregiudizio prospettato dai ricorrenti, in un complessivo bilanciamento degli opposti interessi che in questa sede vengono in rilievo, appare recessivo rispetto alle urgenti finalità perseguite dalle determinazioni impugnate

Di seguito il testo integrale del provvedimento.

REPUBBLICA ITALIANA

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2188 del 2013, proposto da:

Associazione Forense Isola d’Ischia, …

…omissis

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del decreto del Presidente del Tribunale di Napoli n. 86 del 18/3/2013, avente ad oggetto prime misure organizzative riguardanti le sezioni distaccate del Tribunale in attuazione delle previsioni normative di cui d. lgs. n.155 del 2012; dell’atto presidenziale prot. n. 1321 del 18/3/2013; dell’ordine di servizio n. 1 del 18/3/2013 del Procuratore aggiunto facente seguito al decreto del Presidente del Tribunale di Napoli; della nota presidenziale n. 5625 del 17/1/2013;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Presidente del Tribunale di Napoli;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2013 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il provvedimento impugnato appare sostanzialmente coerente con l’esigenza di avviare il graduale adeguamento organizzativo e strutturale degli uffici destinati ad accorpare le sezioni distaccate per le quali è prevista la ormai prossima soppressione dal d. lgs. n. 155/2012, che ha superato il vaglio di costituzionalità del giudice delle leggi;

Rilevato altresì che il pregiudizio prospettato dai ricorrenti, in un complessivo bilanciamento degli opposti interessi che in questa sede vengono in rilievo, appare recessivo rispetto alle urgenti finalità perseguite dalle determinazioni impugnate;

Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui all’art. 55 del c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente FF, Estensore

Pierluigi Russo, Consigliere

Carlo Dell’Olio, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)