Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 26431/13 del 26 novembre 2013
Con ricorso depositato il 22 dicembre 2007 presso la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di pace di Rivarolo, il sig. P. C. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. (OMISSIS) elevato a suo carico dalla Polizia municipale del Comune di Favria in data 15 novembre 2007, in ordine alla violazione dell’art. 146 C.d.S. 1992, comma 3.
Nella costituzione del resistente Comune, l’adito Giudice di pace, con sentenza n. 101 del 2008, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, annullava l’impugnato verbale di accertamento.
Interposto rituale appello da parte del suddetto Comune sulla base di due motivi attinenti alla ritenuta illegittimità del procedimento notificatorio dell’indicato verbale, il Tribunale di Ivrea, nella resistenza dell’appellato (che formulava, a sua volta, appello incidentale condizionato), con sentenza n. 618 del 2010, rigettava il gravame principale (ravvisando la carenza di interesse del P. alla pronuncia sull’appello incidentale) e condannava l’anzidetto Comune alla rifusione delle spese del grado.
A sostegno dell’adottata decisione, il tribunale piemontese respingeva, innanzitutto, la doglianza relativa all’assunta inapplicabilità alla fattispecie del disposto di cui al D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 106, e, di seguito, anche la seconda censura riguardante la ritenuta nullità della notificazione del verbale impugnato sul presupposto della sua irrituale delegazione a terzi.
Avverso la suddetta sentenza di appello (notificata il 18 gennaio 2011) proponeva ricorso per cassazione (notificato il 18 marzo 2011 e depositato il 6 aprile successivo) il Comune di Favria, articolato in due motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
[…]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l’ente ricorrente ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S., comma 3, e del D.P.R. n. 1229 del 1959, nonchè il vizio di omessa, insufficiente, illogica o contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio attinente alla ravvisata infondatezza della censura dedotta in appello in ordine alla pretesa inesistenza della notificazione dell’impugnato verbale di accertamento.
2. Con il secondo motivo il Comune di Favria ha denunciato – avuto riguardo al citato art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 2, nonchè – con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 – il vizio di omessa, insufficiente, illogica o contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio riguardante la ritenuta inesistenza della stessa notificazione sul presupposto che, nella fattispecie, era stata delegata l’attività notificatoria del suddetto verbale alla s.p.a. Poste italiane (da ritenersi, invece, non delegabile).
3. Rileva il collegio che, sul piano logico-giuridico, si prospetta come preliminare l’esame della seconda censura che attiene alla confutazione della sentenza impugnata nella sua parte principale riguardante l’asserita illegittimità dell’attività di notificazione del verbale di accertamento, risultando la dedotta doglianza basata sul’assunto che, nella fattispecie, l’agente accertatore dipendente dallo stesso Comune di Favria si era limitato, a seguito della spedizione in forma telematica del verbale di accertamento dell’infrazione, a delegare alla s.p.a. Poste italiane – quale unico soggetto autorizzato dalla L. n. 890 del 1982, e dal D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, – soltanto l’attività di consegna al destinatario, ovvero – in generale – a fornire il servizio di “raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii di corrispondenza interna e trasfrontaliera” per l’effettuazione delle notificazioni dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative previste dal C.d.S. 1992.
Ciò posto, osserva il collegio che, ove l’attività in concreto delegata fosse risultata effettivamente corrispondente a quella prospettata dal Comune ricorrente, la stessa – riconducendosi all’espletamento di adempimenti di carattere meramente materiale – sarebbe stata qualificabile come legittima (alla stregua anche di quanto rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento ad analoghe attività pure ritenute delegabili a soggetti privati, quali quelle consistenti negli adempimenti di natura intermedia dell’imbustamento e della consegna al servizio postale: cfr., ad es., Cass. n. 7177 del 2012; con riferimento, inoltre, alla legittimità della delega alle Poste italiane – e non ad altre agenzie private di recapito – della sola attività propria di mera notificazione materiale a mezzo del servizio postale cfr. Cass. n. 20440 del 2006).
Senonchè, nella fattispecie, per quanto univocamente accertato in fatto dal Tribunale di Ivrea sulla base di una motivazione logica ed adeguata, è emerso – per come desumibile anche dall’oggetto della convenzione stipulata tra lo stesso Comune di Favria e la s.p.a. Poste italiane – che a quest’ultima società privata non erano state delegate solo le attività di stampa, imbustamento e consegna del verbale inviato in forma digitale, ma le era stata conferita anche l’ulteriore funzione relativa alla c.d. “personalizzazione” della modulistica in base alla varietà della tipologia dei verbali (con la correlata indicazione della genericità o meno della contestazione ad opera dei ritenuti trasgressori e al richiamo del riferimento dei verbali alle norme del C.d.S. 1992 ritenute, in sede di accertamento, come effettivamente violate), ivi compresa – in via eventuale – la connessa attribuzione della inclusione della modulistica addizionale per la richiesta delle generalità del conducente con riguardo alla infrazioni che prevedevano l’applicabilità della decurtazione dei punti della patente di guida, adempimenti che, in concreto, implicavano la formulazione (o quanto meno la compartecipazione alla formulazione) del verbale di contestazione sulla scorta delle risultanze del verbale di accertamento rimesso in formato digitale alle Poste italiane dall’ufficio cui apparteneva l’organo accertatore.
Alla stregua di tale inequivoco accertamento, il giudice di appello ha esattamente ritenuto che le predette attività non potessero incasellarsi nell’ambito di quelle meramente esecutive e prodromiche all’esecuzione dell’operazione di notificazione delegata alla società Poste italiane, donde l’attività di accertamento – così come complessivamente formatasi e sviluppatasi con il concerto sia dell’organo propriamente accertatore che di un soggetto privato non legittimato allo svolgimento di tale compito – non poteva qualificarsi come validamente espletata e, quindi, come legittima ed efficace ai sensi di legge, avuto riguardo al combinato disposto dell’art. 200 C.d.S. 1992, e art. 385 reg. att. C.d.S., approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. E’, a tal proposito, appena il caso di rilevare che quest’ultima disposizione normativa, per il caso di effettuazione della contestazione non immediata, conferisce all’organo accertatore l’obbligo di compilare il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto acquisiti, specificando i motivi per i quali non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata, in tal senso attribuendo a tale ufficio la legittimazione esclusiva a procedere a questa attività comportante l’esplicazione di una pubblica funzione.
[…]
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2013
