Corte di Cassazione – Sezione Seconda Civile, Sentenza 5 ottobre 2012, n. 17029
Le ipotesi di mancata riproposizione della domanda vanno distinte da quelle di mancata precisazione delle conclusioni, che si verificano quando la parte non si presenta all’udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, omette di precisarle o le precisa in modo generico. In tali casi vi è presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate. Nella prima ipotesi, invece, la parte non ripropone una o più delle specifiche conclusioni in precedenza dedotte e si applica il principio opposto, per cui la domanda si presume rinunciata (in tal senso Corte di Cassazione – Sezione Seconda Civile, Sentenza 5 ottobre 2012, n. 17029, che richiama Cass. 28 giugno 2006 n. 14964; Cass. 9 novembre 2005 n. 21685; Cass. 19 maggio 2004 n. 9465; Cass. 26 agosto 2002 n. 12482; Cass. 27 aprile 1998 n. 4301; Cass. 3 maggio 1996 n. 4111). E’, infatti, noto che la rinunzia all’azione, che non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita (Cass. 19 marzo 1990, n. 2267).
