Cass. civ., Sez. II, sent. del 20/04/2001, n. 5887
L’art. 1383 c.c. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale del contratto e quella diretta ad ottenere il pagamento della penale prevista per l’inadempimento; pertanto, nel caso in cui il creditore abbia adito l’autorità giudiziaria con due distinte domande, il giudice deve ritenere che, in analogia a quanto previsto per le obbligazioni alternative, l’attore con la proposizione della prima domanda ha operato la scelta, con la preclusione della possibilità di chiedere successivamente l’altra prestazione. Nell’ipotesi, invece, di proposizione delle due domande nello stesso giudizio da parte del creditore, queste vanno rigettate, non potendo il giudice effettuare una scelta che compete alla parte.
Tribunale di Torino, sentenza del 21 novembre 2013 (da Il Foro Italiano) (link rimosso perché non più funzionante)
Di fronte alla proposizione contemporanea in giudizio di domande (ed allegazioni costitutive) incompatibili, entrambe le domande (in questo caso, di nullità del contratto e del recesso) vanno rigettate allo stato, non potendo il giudice effettuare scelte che competono solo alla parte (Cass. n. 13924 del 2002, id., Rep. 2002, voceTrascrizione, n. 19; n. 5887 del 2001, id., Rep. 2001, voceContratto in genere, n. 411) visto che le domande incompatibili non sono state proposte in via alternativa o subordinata (Cass. n. 6629 del 2008, id., Rep. 2008, voce Procedimento civile, n. 137) e, inoltre, contrastano con l’allegata risoluzione.
