Strisce Blu: in assenza di parcheggi gratuiti nelle vicinanze la contravvenzione è nulla…

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Strisce Blu: in assenza di parcheggi gratuiti nelle vicinanze la contravvenzione è nulla, salvo che il Comune non provi la sussistenza di una delle eccezioni previste dal Codice della Strada

Il Codice della Strada (art. 7 c. 8) stabilisce che i Comuni devono riservare al parcheggio gratuito alcune zone nelle immediate vicinanze delle aree in cui la sosta è a pagamento (delimitate dalle c.d. “Strisce blu”), salvo che per alcuni casi espressamente previsti dalla stessa norma:

Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonche’ per quelle definite «A» dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico

Nel 2007 la Cassazione ha confermato questo principio (Cassazione civile , SS.UU., sentenza 09.01.2007 n° 116) ed oggi, con una recentissima sentenza, compie un ulteriore passo avanti nella direzione di una più efficace difesa del cittadino.

Nei giudizi di opposizione alle sanzioni derivanti dalla violazione di norme del codice della stada grava sulla Pubblica Amministrazione l’onere di provare i fatti a fondamento della pretesa sanzionatoria.

Con la sentenza del 3 settembre 2014 n. 18575 la Sezione II della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito, in applicazione di tale principio, che “grava sull’autorita’ amministrativa opposta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell’opponente, che lamenti la mancata riserva di una adeguata area destinata a parcheggio libero, la prova della esistenza della delibera che escluda la sussistenza di tale obbligo” (ovvero la insussistenza dell’obbligo del Comune di riservare aree destinate al parcheggio libero ai sensi dell’art. 8 del Codice della Strada).

Il testo integrale della sentenza è su “Il sole 24 Ore“.