Criteri per l’assegnazione della pensione di reversibilità all’ex coniuge

Cassazione Civile, sez. I, sent. del 14/03/2014 n. 6019

Come è noto, per giurisprudenza consolidata (tra le altre, Cass. N. 16093 del 2012) la ripartizione dei trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, pure considerando ulteriori elementi, quali l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge, le condizioni economiche delle parti private e la durata delle eventuali convivenze prematrimoniali.

In sostanza la ricorrente propone profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica.

Il giudice a quo esamina la durata dei rispettivi matrimoni, ma pure considera la data di separazione della B. e la convivenza prematrimoniale della moglie superstite con il defunto; considera che la moglie divorziata ha dato due figli al defunto stesso, mentre fa seconda moglie lo ha assistito fino alla morte. Si aggiunge che le parti in causa godono ciascuna di redditi da lavoro e da rendita, mentre non rilevano le donazioni fatte dal padre al figlio superstite. Le reciproche accuse delle parti relative a vendite fittizie, per mascherare cespiti patrimoniali, attengono necessariamente al merito, e comunque di ciò esse non forniscono prova.