La S.C., nella sentenza del 16 dicembre 2014, n. 26426, fa un passaggio sul vizio di motivazione della sentenza che, a seguito della l. 134/2012 non può essere più oggetto di censura in Cassazione. L’unica eccezione è data dal caso in cui il vizio di motivazione emerge dal testo della sentenza e l’anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante:
Le S.U. al riguardo hanno precisato che:“La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c….. deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionaie che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione( Cass. S. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
Nella stessa sentenza la S.C. fornisce indicazioni sulla corretta denuncia del vizio di omesso esame di un fatto storico la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali:
Le S.U. hanno ulteriormente precisato in merito, che “L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. S.U. Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Nella fattispecie non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 395 n. 5 c.p.c. (nuovo testo): il ricorrente non ha indicato il fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte territoriale. In conclusione il ricorso principale dev’essere disatteso.
