L’erronea individuazione dell’organo amministrativo legittimato passivo costutuisce mera irregolarità

Cassazione civile, sez. unite, 14 febbraio 2006, n. 3117

le Sezioni Unite sono intervenute a risolvere, con due successive sentenze, alcune questioni relative alla legittimazione nel giudizio di opposizione: con la sentenza n. 3117 hanno affermato che in tema di opposizione a sanzioni amministrative, al di fuori delle ipotesi in cui la legge prevede la specifica competenza di un organo periferico dell’Amministrazione, l’errata identificazione dell’organo legittimato a resistere in giudizio non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, ma costituisce una mera irregolarità, sanabile, ai sensi dell’art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, attraverso la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal giudice, ovvero mediante la costituzione in giudizio dell’Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d’impugnazione. Tale arresto era relativo a fattispecie in cui fosse stato individuato come legittimato passivo un organo dello Stato anziché un altro, nel caso di specie il Prefetto anziché il Ministro dell’Interno. Con la successiva sentenza n. 21624 le Sezioni Unite hanno preliminarmente chiarito che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, se viene proposta opposizione direttamente al verbale, la legittimazione passiva spetta all’amministrazione dalla quale dipendono gli agenti verbalizzanti. Poiché nel caso di specie si trattava di agenti della polizia municipale, legittimato passivo era il Comune. Nel caso di errata individuazione del legittimato passivo, ovvero se, anziché evocare in giudizio il Comune, fosse stato chiamato un organo di una diversa amministrazione, in primo luogo non si poteva adottare la soluzione fatta propria dalla prima sentenza, ritenendo che l’atto fosse semplicemente irregolare, in quanto la sopra indicata legge n. 260 del 1958 disciplina soltanto la rappresentanza in giudizio dello Stato. Tuttavia, poiché nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa l’obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione di udienza al soggetto passivamente legittimato grava sull’ufficio giudiziario adito, e non sulla parte, se anche il ricorrente nel proporre l’opposizione abbia indicato erroneamente il soggetto cui notificare l’atto, la Corte afferma che ciò non esime l’ufficio giudiziario dall’obbligo di identificare correttamente quest’ultimo. Ne consegue che, qualora sia stato erroneamente evocato in giudizio un soggetto privo di legittimazione passiva a causa dell’errore della parte cui non ha fatto seguito un intervento correttivo della cancelleria, l’errore di identificazione del legittimato passivo non si traduce nell’inammissibilità del ricorso ma in un vizio della sentenza.

Nel corso del 2006 si sono avute molte interessanti pronunce prive di precedenti in relazione a sanzioni amministrative previste da leggi speciali su materie di particolare rilevanza sociale.

Da “Rassegna Della Giurisprudenza Di Legittimità – La Giurisprudenza Delle Sezioni Civili Della Corte Di Cassazione, Anno 2006 “