Prova della legittimazione processuale e potere di integrazione e regolarizzazione degli atti

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22605 del 26/10/2009

principio generale in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, e’ che la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poichè i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e quindi spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere a condizione, pero’, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualita’ spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa (Cass. civ. ord., Sez. Unite, 01/10/2007, n. 20596; cfr. anche Cass. civ., Sez. 3^, 08/06/2007, n. 13381).

Nel caso di specie – ancorchè nell’atto di appello non fosse indicata la fonte del potere rappresentativo – e’ assorbente la considerazione che l’appellante, quantomeno entro l’udienza di precisazione delle conclusioni, ha non solo assolto agli oneri a suo carico di indicare gli atti giustificativi del poteri di rappresentanza in capo al soggetto che sottoscrisse la procura, ma ha, altresì, provveduto a forni re il relativo riscontro documentale, producendo, come risulta dall’impugnata sentenza, apposita certificazione camerale.

D’altra parte la ricorrente non pone in discussione l’efficacia legittimante di tali atti fondativi del potere di rappresentanza, lamentando, piuttosto, la tardività della relativa produzione documentale.

Senonchè la regolarizzazione e la integrazione degli atti mancanti o difettosi e’ oggetto di un principio generale di favor avanti ai giudici di merito, sicchè anche la mera indicazione degli atti giustificativi del potere rappresentativo avrebbe legittimato (in presenza della tempestiva contestazione dell’altra parte) il ricorso al potere integrativo ufficioso di cui all’art. 182 c.p.c. anche in sede di decisione. In tale prospettiva non e’ lecito dubitare della rituale acquisizione della documentazione in parola, anche perchè (contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente) il processo e’ soggetto ratione temporis al regime anteriore alla L. n. 353 del 1990, per il quale il termine ultimo per la produzione documentale era rappresentato dall’udienza di precisazione delle conclusioni (artt. 184, 189, 345 e 359 c.p.c. previgente).