In assenza di espressa previsione si intende che vada computato anche il dies ad quem, quindi i termini devono essere considerati “non liberi” e calcolati in base alla regola generale prevista dall’art. 155 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 1 febbraio 2012, n.1418
questa Corte ha più volte enunciato il condivisibile principio per il quale, in tema di computo dei termini processuali, qualora la legge non preveda espressamente che si tratti di un termine libero, opera il criterio generale di cui all’art. 155 c.p.c., secondo il quale non devono essere conteggiati i giorni e l’ora iniziali computandosi invece quelli finali (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 11302 del 2011, 6263 del 2006 e 10797 del 1997);
Articolo 155 C.P.C.
Computo dei termini
Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
I giorni festivi si computano nel termine.
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato.
Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.
