La relata deve essere riconducibile alla cartella di pagamento e va conservata anche oltre il quinquennio

La notifica della cartella di pagamento si prova mediante la relata, anche oltre il quinquennio. In caso di contestazione della riconducibilità della relata alla cartella, va esibita la cartella integrale.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 2790 dell’11 febbraio 2016

«In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale, salva l’applicabilità del principio del raggiungimento dello scopo, in virtù del quale si determina uno spostamento dell’onus probandi, gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l’atto e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza, l’onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell’atto e la tempestività della pretesa (Sez. 5, Sentenza n. 23213 del 31/10/2014)».

Corte di Cassazione, sez. Tributaria Civile, sentenza 24 febbraio – 8 aprile 2016, n. 6887

Fermo restando che, per le anzidette ragioni, gravava sull’esattore l’onere di provare la regolare notificazione delle cartelle di pagamento poste a base dell’iscrizione ipotecaria contestata, tale onere doveva essere assolto mediante produzione in giudizio della “relata” di notificazione, ovvero dell’avviso di ricevimento “essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale” (Cass. n. 23213 del 31/10/2014). Salva l’applicabilità – qui non ricorrente, ed anzi nemmeno invocata da Equitalia – “del principio del raggiungimento dello scopo, in virtù del quale si determina uno spostamento dell’onus probandi, gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l’atto e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a ter e di decadenza, l’onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell’atto e la tempestività della pretesa” (ivi).
In assenza di tali produzioni, corretta deve dunque ritenersi l’affermazione della commissione tributaria regionale di mancato assolvimento dell’onere probatorio relativo da parte di Equitalia.
Né quest’ultima potrebbe fondatamente avvalersi del disposto di cui alla D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, di cui si lamenta la violazione o falsa applicazione.
Questa disposizione, nello stabilire che “l’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” non enuclea un’ipotesi di esenzione, oltre il quinquennio, dall’onere della prova a vantaggio del concessionario, limitandosi a stabilire che quest’ultimo conservi la prova documentale della cartella notificata a soli fini di esibizione al contribuente o all’amministrazione. Ciò non toglie che, per le esigenze connaturate al contenzioso giurisdizionale, trovino pieno e continuativo vigore – se necessario, anche oltre i cinque anni – le disposizioni generali sul riparto e sul soddisfacimento dell’onere probatorio; con la conseguenza che il concessionario sarà comunque tenuto, indipendentemente dal suddetto obbligo di conservazione nel quinquennio, a fornire in giudizio la prova della notificazione della cartella: una cosa essendo l’obbligo di conservazione a fini amministrativi, organizzativi ed ispettivi, e tutt’altra l’osservanza dell’art. 2697 c.c., non derogato dalla norma speciale.
Si tratta di soluzione armonica con quanto più volte affermato – in diversa materia, ma in analoga fattispecie legale di tenuta documentale obbligatoria – in ordine all’obbligo di conservazione decennale delle scritture contabili ex art. 2220 c.c.; obbligo non idoneo a sollevare l’imprenditore, successivamente al decorso dei dieci anni, dall’onere della prova posto a suo carico nel giudizio secondo le regole generali (Cass.26683/09; 1842/11; 19696/14 ed altre).
Sicché non appare esatto sostenere che nella sentenza impugnata la commissione tributaria regionale abbia posto a carico di Equitalia l’obbligo di conservare la prova documentale dell’avvenuta notifica per un termine eccedente quello legale (chè in questo sarebbe consistita la violazione lamentata); vero è, invece, che la commissione tributaria regionale ha valutato la fattispecie secondo l’ordinario regime dell’onere della prova, correttamente escludendo che, in virtù del mero decorso del quinquennio di conservazione obbligatoria, la prova in giudizio della regolare notificazione della cartella non fosse più necessaria, ovvero dovesse essere posta a carico della contribuente.

Corte di Cassazione, Ordinanza del 15 aprile 2016, n. 7615

La parte ricorrente non ha colto la ratio decidendi della sentenza impugnata che, lungi dal richiedere la produzione degli originali delle cartelle di pagamento propedeutiche all’emissione delle intimazioni di pagamento notificate alla S., ha rilevato che non vi era prova della corrispondenza fra le notifiche prodotte e le cartelle che l’ente di riscossione aveva omesso di produrre, non consentendo in alcun modo di verificare la corrispondenza fra le notifiche e gli atti presupposti. Nella sentenza impugnata non si ravvisa, pertanto, alcuna violazione di legge omologa a quella prospettata, non avendo la CTR affatto preteso il deposito dell’originale delle cartelle, ma semplicemente la prova della riferibilità delle notifiche prodotte dal concessionario alle cartelle di pagamento, mancando le quali era evidentemente impossibile collegare il numero della cartella alla notifica.

Ciò che si collega al principio, anche di recente affermato dal Consiglio di Stato, secondo il quale costituisce “precipuo interesse dell’esattore, nonché preciso onere improntato alla diligenza, conservare, in caso di mancata riscossione dei tributi nel quinquennio e in occasione di rapporti giuridici ancora aperti e non definiti, la copia della cartella oltre i cinque anni, per tutto il periodo in cui il credito portato ad esecuzione non sia stato recuperato, in modo da conservarne prova documentale ostensibile, anche a richiesta dei soggetti legittimati, nelle varie fasi di definizione del rapporto, onde poter compiutamente esercitare le prerogative esattoriali”- cfr. Cons. Stato, n. 5410/2015.

Consiglio di Stato Sez. IV, Sent. n. 5410/2015 del 30/11/2015 (in materia di accesso agli atti)

Come costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha affermato, “il contribuente vanta un interesse concreto ed attuale all’ostensione di tutti gli atti relativi alle fasi di accertamento, riscossione e versamento, dalla cui conoscenza possano emergere vizi sostanziali procedimentali tali da palesare l’illegittimità totale o parziale della pretesa impositiva (in tal senso, l’art. 22, comma 1, lett. b) l. n. 241 del 1990) (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. 15 febbraio 2012, n. 766) e come “l’accesso ai documenti non può essere soddisfatto dall’esibizione di un documento che l’amministrazione e non il privato ricorrente giudica equipollente. Elemento fondamentale dell’actio ad exhibendum è la conformità del documento esibito dal privato all’originale” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. 12 maggio 2014, n. 2422).

Era, quindi, diritto dell’appellante ottenere la visione delle cartelle per le quali ancora non fosse trascorso il periodo quinquennale di conservazione, non potendo essere considerate equipollenti gli eventuali estratti delle iscrizioni a ruolo messi a disposizione da Equitalia Sud – con conseguente infondatezza dei motivi di censura promossi con appello incidentale dalla concessionaria –, e dalle quali non può in alcun modo desumersi la pretesa erariale portata ad esecuzione, con una significativa lesione delle prerogative riservate al contribuente dal nostro ordinamento.

La società contribuente, con il proprio ricorso, ha altresì chiesto che fossero esibite anche le cartelle di pagamento anteriori al periodo quinquennale previsto dal ricordato art. 26 del D.P.R. 602/1973, osservando come la pretesa erariale si prescriva nel termine di dieci anni, periodo nel quale la pretesa può essere portata ad esecuzione, con conseguente obbligo di conservazione degli atti presupposti, tra i quali la cartella di pagamento.

Ritiene il Collegio che la disposizione di cui all’art. 26 cit. comporti per il Concessionario un mero obbligo minimo di conservazione delle cartelle per un quinquennio e non un termine massimo di conservazione delle stesse, non potendo, d’altra parte, incidere sul termine decennale di prescrizione ordinaria.

Costituisce, infatti, precipuo interesse dell’esattore, nonché preciso onere improntato alla diligenza, conservare, in caso di mancata riscossione dei tributi nel quinquennio e in occasione di rapporti giuridici ancora aperti e non definiti, la copia della cartella oltre i cinque anni, per tutto il periodo in cui il credito portato ad esecuzione non sia stato recuperato, in modo da conservarne prova documentale ostensibile, anche a richiesta dei soggetti legittimati, nelle varie fasi di definizione del rapporto, onde poter compiutamente esercitare le prerogative esattoriali.