Parere: Opposizione a cartella di pagamento innanzi al giudice civile – Prescrizione – Litisconsorzio necessario

parereE’ possibile impugnare le cartelle di pagamento basate su contravvenzioni o contributi previdenziali convenendo in giudizio esclusivamente Equitalia Sud spa e non l’ente impositore?

Il Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 “Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337“, all’art. 39, D. Lgs. n° 112/99 (rubricato“chiamata in causa dell’ente creditore”) stabilisce che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”. Ne dovrebbe derivare che è facoltà del debitore convenire in giudizio solo l’agente della riscossione.

Invero, con riferimento alla giurisdizione civile, la giurisprudenza è orientata a ritenere che nel giudizio promosso per far valere la prescrizione, occorre citare sia il concessionario che l’ente impositore, sussistendo il litisconsorzio necessario.

Per i crediti previdenziali, l’art. 24, quinto comma, del d.lgs. 46/1999, come modificato dall’art. 4, d.l. 24 settembre 2002, n.209, conv. con modificazioni, in l. 22 novembre 2002, n.265, stabilisce che “contro l’iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notifica all’ente impositore”. La Suprema Corte anche sotto la vigenza del testo originario dell’art. 24 cit. ha confermato che che “secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel giudizio di opposizione proposta ai sensi del D. Lgs. n.46 del 1999, art.24 avverso cartella esattoriale notificata dall’istituto di credito concessionario per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall’INPS, la legittimazione passiva spetta unicamente a quest’ultimo ente, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria, mentre la notifica nei confronti del concessionario – prevista dall’art. 24 cit., comma 5 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n.209 del 2002, convertito in L. n.265 del 2002) – svolge solo la funzione di una “denuntiatio litis” (cfr. da ultimo, Cass. n.11746 del 2004; n.11274 del 2007; cfr. Altresì Cass. S.U., n.16412 del 2007, ove – con riferimento al processo tributario – la precisazione dell’inesistenza di un litisconsorzio necessario anche in caso di opposizione fondata su vizi procedurali dell’atto di esazione e rivolta al solo ente impositore); tale “denuntiatio”, deve aggiungersi, si riferisce al concessionario che ha notificato la cartella, e non anche all’eventuale nuovo concessionario, subentrato nel servizio il quale è del tutto estraneo ance rispetto al processo di esazione, salvi gli effetti di cui all’art. 111 c.p.c. derivanti dal trasferimento della concessione (cfr. Cass. n.13458 del 2000; n.2735 del 2004)” (Cass., civ. Sez. lav., 12 maggio 2008 n.11687 ).

In materia di contravvenzioni al codice della strada, ex multis, la S.C., con sentenza 29 gennaio 2014, n. 1985 ha stabilito che”nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all’ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all’esattore che ha emesso l’atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell’incidenza che un’eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (così l’ordinanza 21 maggio 2013, n. 12385, con ampi richiami di precedenti)”.

Pertanto, occorrerà convenire il giudizio anche l’ente impositore a pena di nullità della sentenza resa in violazione del litisconsorzio necessario.

Sul punto, però, va segnalata Cass. del 12.6.2012 n. 9564, in materia di esdebitazione: “Quanto al secondo con il quale si lamenta la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e degli altri Enti impositori il cui credito era stato insinuato dall’Agente per la riscossione poiché non sussiste alcun litisconsorzio necessario tra quest’ultimo e i primi ma solo la facoltà per l’Agente convenuto di provocarne la chiamata in giudizio (d.lgs. n. 112/1999, art. 39), nella specie non tempestivamente esercitata“.

Aggiornamento:

L’Agenzia delle Entrate Riscossione è l’unico legittimato passivo necessario nelle opposizioni a cartella esattoriale