In caso di revoca della procura ad litem o rinuncia ad essa il difensore conserva le sue funzioni sino alla sostituzione

Tribunale di Milano, sentenza del 21/10/2011

…Innanzitutto, la revoca del mandato ad litem della convenuta. Dispone l’art. 85 c.p.c. che “la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore“. Detta disposizione del codice di rito, secondo una consolidata opinione di legittimità, mira ad evitare una vacatio dello ius postulandi, e deve essere interpretata nel senso che, fino alla sostituzione, il difensore conserva le sue funzioni con riguardo alle vicende del processo obiettivamente considerate, e ciò sia per quanto concerne la legittimazione a ricevere atti nell’interesse del mandante, sia per quanto concerne la legittimazione a compiere atti nel suo interesse (Cass. civ., sez. lav., 28 luglio 2010, n. 17649; Cass. civ., sez. III, 23 aprile 2004, n. 7771 e poi Cass. 10 febbraio 1987, n. 1383; Cass. 20 ottobre 1989, n. 4226; Cass. 25 maggio 1984, n. 3227; Cass. 29 maggio 1982, n. 3326, Cass. sez. III, 9 dicembre 1992, n. 13018; d’altronde l’art. 3.1.4. del Codice di deontologia degli avvocati della Comunità europea, sottoscritto a Strasburgo il 28/29 ottobre 1988 dispone che, in caso di rinuncia all’incarico, l’avvocato debba assicurarsi che il cliente possa trovare l’assistenza di un collega in tempo utile ad evitare pregiudizi).