Notifiche: effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale

Cass., Sez.V Trib, sent. n. 25117 del 7 dicembre 2016 (emessa il 19 ottobre 2016) – Pres. Chindemi, Rel. Solaini

Le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi – dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto “ex tunc“, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché l’illegittimità costituzionale ha per presupposto l’invalidità originaria della legge – sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale – per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell’incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d’incostituzionalità (nel caso di specie, i giudici d’appello avevano erroneamente ritenuto retroattivi gli effetti della sentenza della C. Cost. n. 366/07 in tema di notifica degli atti impositivi agli italiani residenti all’estero, in quanto sia gli avvisi d’accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate sia la notifica della cartella esattoriale da Equitalia erano divenuti definitivi, per decorso del termine decadenziale previsto dalla legge per la sua impugnazione, prima della pronuncia della Corte costituzionale, pertanto, i medesimi atti impositivi, in quanto definitivi, erano legittimi e validi e non poteva spiegare alcuna efficacia la sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 2007 (nella specie, in considerazione della sopravvenuta declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1992, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 338 del 2011, è stato respinto il corrispondente motivo di ricorso, che ne lamentava la mancata applicazione nella sentenza impugnata; Cass. n. 20381/2012, 13884/2016, 10959/2010).

da http://www.unionegiudicitributari.it/wp-content/uploads/2016/12/Rassegna-Tributaria-novembre-2016.pdf