Opposizione ad intimazione di pagamento: va proposta ex art. 615 c.p.c. anche se la cartella è stata annullata

Cass. Civ., Sez. Sesta, ordinanza n. 3283 del 18 febbraio 2015

1. – Il Tribunale di Tivoli, con ordinanza del 29 gennaio 2014, dichiarava la propria incompetenza per materia a conoscere l’opposizione, proposta da (OMISSIS) avverso l’intimazione di pagamento conseguente all’irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada (per l’importo complessivo di euro 376,65) e rimetteva le parti dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente.

(OMISSIS)

3.- Col primo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’articolo 38 c.p.c., dell’articolo 101 c.p.c., comma 2, dell’articolo 183 c.p.c., commi 4 e 6, nonche’ degli articoli 111 24 Cost., perche’ il giudice del Tribunale di Tivoli avrebbe deciso d’ufficio la questione di competenza senza invitare le parti a precisare le conclusioni e senza osservare il disposto dell’articolo 101 c.p.c., comma 2; avrebbe inoltre violato l’articolo 183 c.p.c., perche’ non avrebbe nemmeno concesso alle parti i termini per il deposito di memorie e di repliche.

3.1.- Il motivo e’ infondato.

Risulta dallo stesso ricorso che (OMISSIS) spa, convenuta dinanzi al Tribunale di Tivoli con opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c., proposta dall’odierna ricorrente, nel costituirsi all’udienza di trattazione, propose eccezione di incompetenza per materia del Tribunale per essere competente il giudice di pace di Palombara Sabina; che il giudice istruttore, a seguito di riserva, invito’ parte attrice a documentare la regolarita’ della notificazione dell’atto introduttivo al Comune di Montalbetti, rimasto contumace; che all’udienza successiva le parti chiesero i termini ex articolo 183 c.p.c., ed il giudice si riservo’; che sciolse la riserva emettendo l’ordinanza oggetto del presente regolamento.

3.2.- Orbene, e’ vero che, come rilevato dalla ricorrente, la parte opposta era oramai decaduta dalla proponibilita’ dell’eccezione di incompetenza ai sensi dell’articolo 38 c.p.c., comma 1, ma e’ pur incontestabile che, trattandosi di incompetenza per materia, il giudice ben poteva rilevarla, cosi’ come l’ha rilevata, d’ufficio, purche’ non oltre l’udienza di cui all’articolo 183 c.p.c..

Il giudice istruttore del Tribunale di Tivoli ha rispettato la regola dettata dall’articolo 38 c.p.c., comma 3, perche’ quando ha rilevato la propria incompetenza per materia non era stata ancora superata la fase processuale di trattazione di cui all’articolo 183 c.p.c.. Infatti, come risulta anche dal ricorso, il giudice si era limitato a verificare la regolarita’ del contraddittorio (nei confronti del Comune contumace) ed a disporre un rinvio, da intendersi effettuato ai sensi dello stesso articolo 183 c.p.c., comma 1. All’udienza, fissata sempre per il compimento delle attivita’ di cui a questa norma, pur avendo le parti richiesto la concessione dei termini di cui al comma 6, il giudice non li aveva concessi, riservando la decisione.

Pertanto, quando ha emesso l’ordinanza con la quale ha dichiarato la propria incompetenza, il processo era ancora nella fase della trattazione.

3.3.- Non rileva che il giudice istruttore non abbia indicato alle parti la questione rilevabile d’ufficio, sia perche’ la relativa previsione di cui all’articolo 183 c.p.c., non e’ assistita da sanzione processuale sia perche’, nel caso di specie, la questione di competenza era stata oggetto del dibattito processuale (in quanto posta, pur se tardivamente, dalla parte convenuta).

Nemmeno rileva che il giudice non abbia invitato le parti a precisare le conclusioni sulla questione di competenza, ai sensi dell’articolo 187 c.p.c., poiche’ col provvedimento impugnato ha rilevato la propria incompetenza.

Al riguardo e’ sufficiente richiamare il principio, che qui si ribadisce, per il quale, in una controversia instaurata dopo l’entrata in vigore della Legge 18 giugno 2009, n. 69, la pronuncia con ordinanza soltanto sulla competenza suppone, tanto nel caso in cui la competenza stessa venga affermata, quanto nel caso in cui essa venga negata, il previo invito alla precisazione delle conclusioni. Ove la decisione sia emessa senza il rispetto di tale formalita’ ed abbia contenuto positivo non si configura una decisione impugnabile con il regolamento di competenza necessario; ove, invece, la decisione abbia contenuto negativo si configura una decisione impugnabile con detto regolamento (Cass. ord. n. 16005/11, nonche’ Cass. ord. n. 23095/13), senza che la mancata precisazione delle conclusioni si configuri come vizio autonomamente rilevante.

Pertanto, la questione di competenza va scrutinata nel merito.

4.- Riguardo a quest’ultimo, gia’ col primo motivo, parte ricorrente lamenta che sarebbe errata l’ordinanza laddove richiama la giurisprudenza di legittimita’ relativa alla competenza del giudice di pace in materia di opposizioni a sanzioni amministrative e di opposizione all’esecuzione avverso cartelle esattoriali emesse per queste sanzioni.

Secondo la ricorrente, il caso di specie sarebbe diverso da quelli presi in considerazione nei precedenti richiamati dal Tribunale (Cass. n. 4022/08, n. 24753/11), poiche’ vi sono gia’, state due sentenze, passate entrambe in cosa giudicata: una, che ha annullato la sanzione amministrativa (sentenza del Giudice di Pace di Palombara Sabina n. 47/2007), ed un’altra, che ha annullato la cartella di pagamento riguardante la stessa sanzione (sentenza del Giudice di Pace di Palombara Sabina n. 638/2008). Nel presente giudizio e’ opposta l’intimazione di pagamento, che ha a suo presupposto la sanzione e la cartella gia’ annullate.

La ricorrente osserva che avverso l’intimazione di pagamento ha proposto opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c., al fine di fare valere il giudicato di cui alle dette sentenze e di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimita’ dell’azione intrapresa dall’Agente della Riscossione.

4.1.- Col secondo motivo di ricorso, nel denunciare la violazione dell’articolo 96 c.p.c., articolo 2043 c.c., articolo 112 c.p.c., la ricorrente propone analoghe censure, sostenendo che l’intimazione di pagamento, dato che richiama una cartella esattoriale gia’ annullata dal Giudice di Pace, sarebbe “fondata sul nulla e quindi giuridicamente inesistente”. Pertanto, a suo dire, l’opposizione proposta avverso questa intimazione di pagamento ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., non sarebbe di competenza del giudice di pace perche’ sarebbe finalizzata a far dichiarare la nullita’ e l’illegittimita’ dell’opposta intimazione di pagamento a seguito della cosa giudicata ex articolo 324 c.p.c..

5.- I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.

E’ stata la stessa parte ricorrente, gia’ opponente, a qualificare la propria azione come opposizione all’esecuzione non ancora iniziata regolata dall’articolo 615 c.p.c., comma 1.

Questa qualificazione e’ corretta, ad essa si e’ rifatto il giudice a quo e va qui ribadita.

Sebbene non sia impugnata la cartella esattoriale, ma la successiva intimazione di pagamento, non va trascurato il dato fondamentale che, nel sistema dell’esecuzione esattoriale regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l’intimazione di pagamento si pone come atto dell’agente della riscossione, finalizzato, appunto, all’avvio ed alla prosecuzione dell’azione esecutiva esattoriale.

Ne segue che, cosi’ come, nel caso in cui la riscossione abbia ad oggetto tributi, e’ ammissibile l’opposizione sia avverso la cartella esattoriale che avverso l’intimazione di pagamento dinanzi alle Commissioni tributarie (cfr. Cass. S.U. n. 8279/08), qualora invece il procedimento esecutivo speciale sia iniziato per pretese non aventi natura tributaria – nella specie, sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada – la tutela e’ assicurata dinanzi al giudice ordinario col rimedio dell’opposizione all’esecuzione (o agli atti esecutivi). Questo rimedio, che la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato come esperibile dinanzi al giudice ordinario avverso la cartella esattoriale, e’ analogamente esperibile per contestare il medesimo diritto di procedere esecutivamente qualora, oltre alla cartella esattoriale, l’agente della riscossione abbia emesso l’intimazione di pagamento, prima di procedere al pignoramento, quale primo atto esecutivo (o, eventualmente, al fermo amministrativo, per fini cautelari). Sia l’impugnazione della cartella esattoriale che dell’intimazione di pagamento relativi all’ingiunzione di una sanzione amministrativa pecuniaria (per violazione, nella specie, del codice della strada) spetta alla cognizione del giudice ordinario (cfr. Cass. S.U. n. 12879/04) con lo strumento processuale dell’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., comma 1, quando si contesti il diritto di procedere ad esecuzione coattiva.

5.1.- Come questa Corte ha ribadito in diverse occasioni, nel caso di opposizione c.d. pre-esecutiva, e’ competente il giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla contestazione del titolo. Quindi, per quanto attiene alla contestazione di un provvedimento sanzionatorio, il giudice indicato come competente dalla Legge n. 689 del 1981, articolo 22 bis (oggi dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articoli 6 e 7), norma speciale regolatrice della materia, che e’ il giudice di pace (Cass. n. 4022/08, n. 6463/11, n. 24753/11, nonche’, di recente, Cass. ord. n. 21914/14).

5.2.- Ne’ il giudizio di opposizione all’esecuzione muta la sua natura, come sembra supporre la ricorrente, solo perche’ i motivi di opposizione siano relativi alla sussistenza di un precedente giudicato di annullamento dell’atto presupposto.

Ed invero, essi non sono altro che ragioni idonee a contestare il diritto dell’agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata esattoriale, poiche’ rinvengono il loro fondamento dell’avvenuto annullamento dell’atto (di irrogazione della sanzione amministrativa) in forza del quale l’ente impositore ha iscritto a ruolo le somme per le quali l’agente della riscossione ha poi minacciato di avviare l’azione esecutiva (con la cartella esattoriale e la conseguente intimazione di pagamento).

5.3.- Quanto infine alla domanda risarcitoria, se questa si assume come proposta per responsabilita’ aggravata ex articolo 96 c.p.c., come sostiene la ricorrente, essa inerisce al giudizio principale, attesa la natura accessoria che la contraddistingue.

In conclusione, va affermato che, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 7, la cognizione dell’opposizione all’intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all’esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, cosi’ come la cognizione dell’opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti, anche qualora venga fatto valere un precedente giudicato di annullamento di questi ultimi atti, poiche’ cosi’ si contesta comunque il diritto dell’agente della riscossione di procedere esecutivamente ai sensi dell’articolo 615 c.p.c..

Essendo conforme a diritto la dichiarazione di incompetenza per materia del Tribunale, il ricorso va rigettato.

Non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimita’ perche’ gli intimati non si sono difesi.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.