Cassazione, Sez I civile, sent. del 4.10.2013 n. 23232
il principio di correttezza e buona fede (il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, “richiama nella sfera del creditore la considerazione dell’interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all’interesse del creditore”) deve essere inteso in senso oggettivo ed enuncia un dovere di solidarieta’, fondato sull’art. 2 Cost., che, operando come un criterio di reciprocita’, esplica la sua rilevanza nell’imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicche’ dalla violazione di tale regola di comportamento puo’ discendere, anche di per se’, un danno risarcibile (cfr. tra molte: S.U. n. 28056/08; Sez. 1, n.1618/09; Sez. 3 n. 22819/10).
