La S.C. ha riaffermato il principio secondo cui la semplice raccomandata (“raccomandata ordinaria”, nel caso una ricevuta di C.A.D.) non è soggetta alle norme sulla notificazione degli atti a mezzo posta, ma solo al regolamento postale. Pertanto, non è necessaria l’indicazione sulla ricevuta della qualifica della persona che riceve l’atto ed è sufficiente l’avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale, non dovendo risultare da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione del plico e fatta salva la querela di falso.
Cassazione Civile, sezione V, Ordinanza n. 11831 del 06.05.2025
Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del Regolamento postale sulla consegna delle missive, ed in particolare dell’art. 38 del Dpr n. 655 del 1982, perché la consegna degli atti spediti con lettera raccomandata può avvenire legittimamente nelle mani di persona di famiglia, ma a condizione che conviva con il destinatario.
Occorre premettere come risulti pacifico, nel presente giudizio, che la notificazione postale del prodromico avviso di accertamento è stata tentata presso il corretto domicilio della ricorrente, di cui è stata riscontrata la temporanea assenza. In conseguenza il messo notificatore ha provveduto al deposito dell’atto presso l’ufficio postale, ed ha inviato la raccomandata informativa alla contribuente. La comunicazione di avvenuto deposito, c.d. CAD, è stata ricevuta il 20.11.2007 presso il domicilio di [omissis], e consegnata nelle mani di persona di cui non risulta annotata la qualifica sulla ricevuta, ma corrisponde pacificamente alla madre ottantunenne [omissis], che abita in appartamento sito nel medesimo stabile ed ha sottoscritto per ricevuta. La missiva non è stata ritirata, e la notificazione si è compiuta nei termini di legge per c.d. “compiuta giacenza”.
La CTR ha osservato che la notificazione postale dell’avviso di accertamento effettuata non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta, ma solo al Regolamento postale, e non è perciò previsto che debba indicarsi sulla ricevuta la qualifica della persona che riceve l’atto. Nel caso di specie “l’avviso di ricevimento era stato ricevuto dalla madre della contribuente”, indubbiamente sua parente, e risulta “sufficiente che l’atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario … la circostanza che un soggetto venga trovato presso il recapito del destinatario e che si presti a ricevere l’atto comporta la ragionevole presunzione che l’atto venga portato a conoscenza dell’interessato … deve pertanto essere ritenuta la correttezza della notifica dell’atto prodromico e la sua definitività con inammissibilità di qualsivoglia contestazione per tardività della stessa”.
La valutazione espressa dal giudice del gravame appare conforme all’orientamento interpretativo consolidato proposto da questa Corte regolatrice in materia.
Si è infatti chiarito da tempo, proponendo principi estensibili, che ““nel processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l’atto di gravame avvalendosi non già dell’ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato (consentita dall’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992), le indicazioni che debbono risultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l’atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all’art. 139 c.p.c., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio eletto, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, tra l’altro in diretta relazione di parentela col destinatario dell’atto, salva la facoltà di dimostrare, proponendo querela di falso, l’assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l’avviso alla propria sfera personale o familiare”, Cass. sez. V, 5.8.2016, n. 16488 (conf. Cass. sez. V, 29.1.2008, n. 1906); non essendosi mancato di specificare che “in tema d’imposte del reddito, la nullità della notificazione dell’atto impositivo, eseguita ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 c.p.c., che consegue alla mancata affissione dell’avviso di deposito presso la casa comunale, è sanata, per raggiungimento dello scopo, dal ricevimento della raccomandata con la quale viene data notizia del deposito, la quale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell’atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo al regolamento postale, sicché è sufficiente che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale, non dovendo risultare da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario”, Cass. sez. V, 30.12.2016, n. 27479; ed essendosi pure statuito che “in tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 c.p.c., la raccomandata con la quale viene data notizia del deposito nella casa comunale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell’atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale; pertanto, fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove essa venga consegnata nel domicilio del destinatario e l’avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione del plico”, Cass. sez. VI-L, 8.10.2018, n. 24780.6.4. Deve quindi esaminarsi la contestazione proposta dalla ricorrente con il quarto mezzo d’impugnazione, criticando la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per non aver rilevato che ai sensi del Regolamento postale sulla consegna delle missive, ed in particolare dell’art. 38 del Dpr n. 655 del 1982, la consegna degli atti spediti con lettera raccomandata può sì avvenire legittimamente nelle mani di persona di famiglia, ma a condizione che conviva con il destinatario, mentre la madre cui l’atto è stato consegnato non era con lei convivente.
6.4.1. L’art. 38 del Dpr n. 655 del 1982 dispone: “Le corrispondenze ordinarie recapitate dai portalettere possono essere immesse nelle apposite cassette domiciliari, consegnate alle
persone di famiglia dei destinatari, od ai portieri delle case o degli alberghi ove i destinatari dimorino, o lasciate nei negozi, stabilimenti, uffici, manifatture e simili, cui i destinatari stessi siano addetti. Le corrispondenze raccomandate possono essere consegnate dai portalettere a persone di famiglia dei destinatari, ai medesimi conviventi, ai portieri delle case od ai direttori di alberghi, negozi, stabilimenti, uffici, manifatture o simili, ove i destinatari siano alloggiati o addetti. È fatta eccezione per le corrispondenze raccomandate sulle quali sia stata aggiunta l’indicazione “a lui solo” od altra equivalente, nel quale caso non possono essere consegnate a terzi.”6.4.2. Nell’interpretazione della norma proposta dalla ricorrente, mentre la corrispondenza ordinaria può essere consegnata alle persone di famiglia, la corrispondenza raccomandata può essere consegnata a persone di famiglia solo se conviventi.
6.4.3. L’interpretazione della disposizione di cui al secondo comma dell’art. 38 cit. proposta dalla ricorrente non appare condivisibile, e comunque ai fini della notificazione del prodromico avviso di accertamento in esame, alla luce di quanto si è in precedenza osservato, non risulta necessario che la persona la quale riceve la raccomandata sia un familiare o un convivente.
I primi quattro motivi di ricorso risultano pertanto infondati e devono perciò essere respinti.
