Diritto di soggiorno per i cittadini comunitari

Il G.M. del Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, fa chiarezza sulla vicenda di una cittadina comunitaria, per la precisione di nazionalità francese, che si è vista negare, per motivi formali, l’iscrizione nei registri anagrafici del Comune.

La normativa di riferimento è l’art. 7, comma 1, del d.lgs. 30/2007:“Il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando […] c) e’ iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se’ stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale”.

Il successivo art. 9, c. 4, – in conformità con l’art. 7, comma 1, lett. c), Dir. 2004/38/CE che ammette l’attestazione del requisito “con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente” – prevede che il cittadino dell’Unione possa dimostrare di disporre, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso l’autocertificazione di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Tale lineare normativa non impone un contenuto minimo per l’autocertificazione della disponibilità economica, che, pertanto, può essere redatta in forma generica, dovendo contenere solo l’attestazione del possesso del requisito.

La richiesta diritto di soggiorno era stata respinta per la presunta insussistenza di due presupposti fondamentali:

Reddito annuo minimo proveniente da fonte lecita

La decisione dell’Ufficio Anagrafe di respingere l’istanza della cittadina comunitaria fu fondata sull’art. 7 della Circolare del Min. Int. del 18 luglio 2007, n. 39,  che espressamente richiedeva la dimostrazione di un reddito annuo minimo provenienti da fonte lecita e la specificazione delle dettagliare informazioni idonee ad agevolare lo svolgimento dei controlli, anche a campione, di cui all’art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Si percepisce ictu oculi che detta Circolare travisa il dettato della normativa vigente, introducendo nuovi oneri di attestazione a carico del cittadino europeo, non previsti dalle legge italiana e contrari alla normativa comunitaria. Peraltro la Circolare, ai fini dell’individuazione della disponibilità minima, richiama l’articolo 29, comma 3, lett. b) del d. lgs. del 25 luglio 1998, n. 286, che fa riferimento ai casi di ricongiungimento di stranieri a soggetti già soggiornanti in Italia; tale norma, che rapporta l’entità del reddito richiesto al numero dei familiari di cui si richiede il ricongiungimento, mal si concilia con l’ipotesi di iscrizione anagrafica di un singolo studente.

In data 17 Dicembre 2007, 5 mesi dopo l’emissione dell’erronea Circolare ministeriale, la Commissione Europea, Direzione Generale Giustizia, Libertà e Sicurezza rispondendo ad una richiesta d’informazioni sull’accaduto scriveva che

“Per l’iscrizione nel registro dell’Anagrafe del Comune da parte di cittadini comunitari basta la dichiarazione di avere risorse economiche sufficienti per loro stessi e per le loro famiglie per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello stato membro ospitante. Gli stati membri non possono esigere che venga indicato un ammontare minimo per la disponibilità di risorse economiche. Il certificato di iscrizione, inoltre, con indicazione del nome della persona, dell’indirizzo e della data di iscrizione deve essere rilasciato senza ritardo. Ai cittadini comunitari che studiano in Italia, non può essere richiesto un certificato di nascita o un estratto conto bancario. Tali condizioni, che non sono previste nella direttiva 2004/38 sono in contrasto con il diritto comunitario”(Protocollo Commissione Europea JLS/C3/DF/sw (2007) D17714).

Inoltre, in data 29.02.2008, il Commissario Europeo Franco Frattini – rispondendo ad un’interrogazione  dell’Europarlamentare On. Angelilli del 17 Dicembre, in cui si faceva anche cenno alle peripezie vissute dalla ricorrente, la quale, pur essendo in possesso di tutta la documentazione prevista dalla normativa Italiana ed Europea sin dal mese di Ottobre dell’anno precedente, non aveva ancora ottenuto l’iscrizione all’anagrafe del Comune di Forio – affermava:

“[…] Con particolare riferimento alla denuncia dell’onorevole parlamentare, i cittadini dell’Unione non dovranno essere tenuti a produrre il loro certificato di nascita quale prova di identità, giacché ai fini della loro registrazione sarà sufficiente che presentino la propria carta d’identità o il proprio passaporto. Quanto alla disponibilità di risorse sufficienti che sarà necessario dimostrare, studenti come la persona cui si riferisce la denuncia possono dichiarare che dispongono di risorse sufficienti, senza che gli Stati membri abbiano la facoltà di esigere che tale dichiarazione citi un ammontare specifico di risorse”(E-6276/07IT – risposta di Franco Frattini a nome della Commissione).

L’Ufficio anagrafe del Comune, piuttosto che adeguarsi al chiarito quadro interpretativo della normativa vigente in materia, preferì persistere nel suo comportamento ostruzionistico e dilatorio, che ha poi condotto all’illegittimo provvedimento di rigetto dell’istanza.
Inoltre proprio di recente il TAR Lombardia con ordinanza del 13 Maggio 2008, in accoglimento della sospensiva chiesta, ha incidentalmente dichiarato l’illegittimità delle ordinanze dei Sindaci leghisti che avevano subordinato il diritto di soggiorno alla dimostrazione del reddito minimo e la qualità della abitazione quale requisito indispensabile.
Ne discendeva a fortori l’illegittimità del provvedimento di diniego impugnato.

Polizza sanitaria

L’altro motivo addotto dal Comune, per il rigetto dell’istanza di iscrizione ai registri anagrafici, era la mancanza di idonea polizza di assicurazione sanitaria, in quanto la Circolare Min. Int. 39/2007 prevede che “la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria” ed è inidonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale.
La circolare de qua tuttavia è in stridente contrasto con il regolamento Cee n. 1408/71 del 17 Giugno 1971 e con la normativa vigente.
Infatti l’impianto legislativo nazionale e Comunitario prevede che il possesso della cosiddetta TEAM  è condizione sufficiente per ottenere il riconoscimento del diritto di iscrizione all’anagrafe.
In più la ricorrente era anche in possesso della tessera sanitaria rilasciata dalla Asl.
Tale circostanza rende superfluo l’esame di ogni altra considerazione. Anche sotto tale aspetto, dunque,  risulta illegittimo il provvedimento impugnato e resta documentalmente dimostrato il diritto della ricorrente all’iscrizione all’anagrafe dell’Ente Comunale.

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N. 181/08 R.G.A.N.C.

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA

IL TRIBUNALE

Letto il ricorso di [omissis] depositato in data 21 maggio 2008;

rilevato che nel mese di Ottobre dell’anno 2007 la ricorrente si recava presso il Comune di Forio per richiedere l’iscrizione all’Anagrafe dopo essersi informata attraverso il sito della Polizia dì Stato circa i documenti da presentare; che, nonostante I documenti corrispondessero a quanto richiesto dalla normativa italiana, l’istanza le veniva respinta perché, secondo gli addetti all’ufficio Anagrafe/Elettorale di tale Comune, c’era bisogno dì un ulteriore documento: l’atto di nascita; che chiedeva allora di presentare un’autocertificazione, cosi come previsto dal D.P.R. 445/2000, ma le veniva negata anche tale possibilità perché riferivano testualmente gli addetti dell’Ufficio – l’Autocertificazione vale solo per i cittadini Italiani” “lei è straniera e non facciamo differenze fra comunitari ed extra-comunitari, sono tutti stranieri”; che nel mese di Novembre 2007 la ricorrente sì recava al comune per depositare la documentazione richiesta, comprensiva del proprio atto di nascita, al fine di ottenere l’iscrizione anagrafica, ma l’Ufficio anagrafe del Comune di Forio, in persona del Dirigente, Sig.ra …, obiettava che la ricevuta del pagamento delle tasse universitarie non è un mezzo idoneo a dimostrare lo status di studentessa; che, come già accaduto il mese precedente, l’ufficio riferiva di non poter accettare le autocertificazioni, e che invece sarebbe stato necessario produrre anche la copia del proprio conto corrente italiano (accompagnata, se francese, da traduzione legale) con dichiarazione di valore; che, procuratosi il certificato di iscrizione all’università, in data 26.11.2007 la ricorrente doveva recarsi per la terza volta in Comune nei giorni aperti al pubblico e, per tale motivo, era costretta ad assentarsi dai corsi universitari: che in quella occasione la …, Dirigente dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Forio, ribadiva che, ai fini dell’attestatone della disponibilità economica, un’autocertificazione non era sufficiente, e che era, invece, necessario l’estratto conto bancario; che in data 28.11.2007, non potendo consegnare la documentazione richiesta presso l’ufficio anagrafe visto il rifiuto oppostole, provvedeva a depositarla presso l’ufficio protocollo dei Comune di Forio (prot. n. 30478 del 28/11/2007); che alcuni documenti facenti parte della richiesta, precisamente le foto-tessera e la tessera sanitaria europea, non erano consegnate perché non necessarie subito; che, inoltre, non te veniva rilasciata alcuna attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica di cittadino dell’unione europea, come invece previsto ai sensi dell’art 9, comma 2, del decreto legislativo n. 30/2007 (“Fermo quanto previsto dal comma 1, l’iscrizione è comunque richiesta trascorsi: tre mesi dall’ingresso ed è rilasciata immediatamente una attestazione contenente l’indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta”. Così anche l’art. 1 della Circolare n. 19 del Ministero dell’Interno del 6 Aprile 2007, n. 3); che, in data 11 Gennaio 2008, l’istante riceveva una comunicazione dal Comune di Fono (Protocollo n. 32596 del 21/12/2007 Comune di Forio) con la quale l’Ufficiale d’Anagrafe e Stato Civile, Магia …, in riferimento alla domanda dì iscrizione anagrafica, la invitava a presentarsi presso l’ufficio Anagrafe nell’orario di apertura al pubblico; che, nell’incontro che seguiva, la missiva era richiesta l’integrazione della domanda con ulteriori documenti (tessera sanitaria europea, richiesta di modifica del codice fiscale per la presenza del secondo nome sull’atto di nascita, richiesta di ripresentare domanda di iscrizione all’anagrafe); che era così presentata una nuova domanda (Protocollo n. 1054 del 11/01/2008 Comune di Forio). identica a quella già presentata in data 28 Novembre 2007 (prot. 30478 Comune di Forio), questa volta sul modulo previsto dal Ministero degli Interni, stesso modulo presentato in Comune sin dalla primo contatto ad Ottobre 2007, ma che quella volta le era negato di depositare; che, alla fine del mese di Gennaio 2008, i Vigili Urbani del Comune di Forio provvedevano a verificare, con esito positivo, la effettiva residenza della ricorrente presso l’abitazione indicata come domicilio; che in data 09.02.2008 la ricorrente riceveva comunicazione (Protocollo n. 3157 del 31/01/2008 Comune di Forio) dall’Ufficiale di Anagrafe e Stato Civile del Comune di Fono, Maria …, con la quale, in riferimento alle istanze di iscrizione anagrafica, si invitava, la stessa, per l’ennesima volta, a presentarsi presso l’ufficio Anagrafe nell’orario di apertura al pubblico “in quanto si ritiene che l’autodichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso della disponibilità economica, allegate alle istanze del 11/01/2008, non possa essere accettata perché priva di ogni elemento utile a consentire le verifiche sulla veridicità della dichiarazione resa, DPR 445/2000 e circolari ministeriali a riguardo. Si invita inoltre a regolarizzare l’iscrizione nell’anagrafe tributaria presso l’agenzia delle Entrate di Ischia”; che l’istante provvedeva a rispondere lo stesso giorno 9 Febbraio 2008 e, ancora, dopo qualche giorno via fax al Comune di Forio, facendo presente che riteneva di aver sufficientemente adempiuto a tutte le formalità richieste dalla normativa vigente. Inoltre, riguardo alla richiesta di regolarizzazione dell’iscrizione all’anagrafe tributaria, riferita ad un presunto errore nella formulazione del codice fiscale, comunicava che l’Agenzia delle Entrate l’aveva informata di non dover integrare alcunché. Infatti la normativa del Ministero degli Interni prevede che, quando sulla carta d’identità il primo nome è separato dal secondo da una virgola, si prende in considerazione solo il primo, così come è stato regolarmente fatto dall’Agenzia delle Entrale al momento del calcolo del suo codice fiscale; che, in data 12.03.2008, con una missiva inviata via Fax alla segreteria del Sindaco di Forio. Hélène …, Console presso l’Ambasciata Francese a Roma, interveniva per testimoniare la sua preoccupazione riguardante la Situazione amministrativa dell’istante, e auspicava l’uso della massima diligenza per poter risolvere in tempi rapidi la questione; che, in data 12.03.2008, l’Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali della Presidenza della Repubblica, per il tramite della Direttrice Dott.ssa Giovanna Ferri, informava la ricorrente di aver portato la sua questione al Comune di Forio, per l’esame e le valutazioni di competenza (Protocollo SGPR 12/03/2008 0029928 P); che, in data 01.04.2008, la ricorrente inviava, via fax, al Sindaco del Comune di Forio, un’istanza avente ad oggetto “Esercizio del diritto di voto” nella quale, “viste le richieste di iscrizione all’anagrafe/elettorale di questo Comune come da Protocollo n. 30478 del 28/11/2007 Comune di Forio e Protocollo n. 1054 del 11/01/2008 Comune di Forio; VISTO CHE: la verifica della Polizia Municipale (Vigili Urbani) del Comune dì Forio atta a controllare la mia effettiva residenza/domicilio presso l’indirizzo indicato è stata compiuta a fine Gennaio 2008 e ha dato esito positivo;” chiedeva “di essere messa in condizione di esercitare il proprio diritto di voto per le prossime elezioni comunali del 13 e 14 Aprile 2008 come previsto dall’Articolo 19.1 del Trattato: che istituisce la Comunità Europea, dalla direttiva comunitaria 94/48/CE nonché dal decreto legislativo 197 del 1996 e dalla COSTITUZIONE della Repubblica Italiana”; che in data 03.04.2008 l’istante riceveva per raccomandata comunicazione dal Comune di Fono (Prot. n. 9578 del 31/03/2008 Comune di Fono), a firma del Responsabile del servizio demografico Maria …, avente ad oggetto “richiesta iscrizione in anagrafe della sig.ra [omissis] cittadina francese. Comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell’art 10
bis della legge 241/1990” con la quale, al fine di concludere il procedimento di iscrizione all’anagrafe, veniva invitata, entro dieci giorni: 1 ) ad integrare la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art 46 D.P.R. n 445/2000 e dell’art 9 comma 4 del D. Lgs. n. 30/2007); 2) ad esibire la titolarità di un’assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi (art 9 comma 3 lettera c del D Leg.vo n. 30 del. 2007). Riguardo a quest’ultimo punto, si precisa che la ricorrente aveva depositato la Tessera europea di Assicurazione Malattia (TEAM) ed è in possesso della tessera sanitaria rilasciata dalla Asl; che in data 08.04.2008 la ricorrente provvedeva a depositare presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Fono la propria risposta (Prot. n. 10489 del 08/04/2008) alla comunicazione ricevuta in data 03 Aprile, indirizzata al responsabile dell’ufficio demografico .e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Forio, al Dirigente dell’Area II Bis della Prefettura di Napoli Dott. Pazzanese, nonché al Console di Roma presso l’Ambasciata Francese in Italia; che con tale risposta, allegata una ricostruzione di tutti i fatti così come avvenuti a partire dal mese di Ottobre 2007 e, la documentazione richiesta con il provvedimento di cut all’oggetto, si insisteva perché si provvedesse alla iscrizione dell’istante nei Registri dell’Anagrafe dei residenti del Comune di Forio; che, preavvisando, in ogni caso, l’azione di risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi per il ritardo, e sottolineando come il preavviso di conclusione del procedimento era stato notificato alla istante a distanza ben 5 mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione anagrafica; che nei giorni 13 e 14 Aprile del 2008, nel comune di Forio si svolgevano le elezioni amministrative, e la ricorrente, a causa dei comportamenti ostruzionistici e dei ritardi degli Uffici amministrativi del Comune di Forio, non poteva esercitare il proprio diritto di voto; che, in data 2 Maggio 2008, l’istante riceveva dall’ufficio per gli Affari Giuridici e le relazioni costituzionali del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica comunicazione (Protocollo SGPR 16/04/2008 0042611 P) a firma della Dott.ssa Giovanna Ferri, attraverso la quale si informava di aver provveduto a sollecitare la questione presso il Comune di Forio; che lo stesso giorno riceveva una missiva, a firma di Maria …, con la quale il Comune le comunicava il “mancato riconoscimento del diritto di ‘soggiorno” (Protocollo n. 12422 del 29/04/2008 del Comune dì Forio) in quanto, esaminando la documentazione presentata alla luce delle “indicazioni operative” fornite dalla Circolare del Min. Int. n. 39, prot. n. 200704165/15100/14865, del 18 luglio 2007, risultava che l’autocertificazione relativa al possesso della disponibilità economica fosse incompleta dei parametri richiesti dalla vigente normativa; che la Circ. Min. Int. 39 del 18 luglio 2007, art. 7 prevede che L’autodichiarazione, pertanto, dovrà attestare il possesso della disponibilità economica proveniente da fonte lecita secondo i parametri indicati dall’art. 29, comma 3, lett. b), del decreto legislativo n. 25 luglio 1998, n. 286, così come richiamati dall’art 9, comma 3, lett. b) del decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 e fornire dettagliate informazioni idonee ad agevolare lo svolgimento dei controlli, anche a campione, di cui all’art. 71 del citato D.P.R”; che la copertura sanitaria della TEAM fosse inidonea a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale; che la Circ. Min. Int. 39 del 18 luglio 2007, art. 8, prevede [..]lnvece i cittadini dell’Unione che soggiornano in Italia per motivi di studio o di formazione professionale, o altro, nonché i familiari a loro carico, devono produrre una polizza di assicurazione sanitaria idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale. [..] la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese dì provenienza non sostituisce la polizza sanitaria;

ritenuto che; ai sensi dell’art, 7, comma 1 del d.lgs 30/2007 “Il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando […] c) è iscritto presso un Istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o dì formazione professionale e dispone, per se’ stesso e per ì propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il sua periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale”;

considerato che il successivo art. 9, c. 4, – in conformità con l’art. 7, comma l, leu. c), Dir. 2004/38/CE che ammette l’attestazione del requisito “con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente” – prevede che il cittadino dell’Unione possa dimostrare di disporre, per se e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso l’autocertificazione di cui agli articoli 46 e 47 del DPR.445/2000;

ritenuto che tale lineare normativa non impone un contenuto minimo per l’autocertificazione della disponibilità economica, che, pertanto, può essere redatta in forma generica, dovendo contenere solo l’attestazione del possesso del requisito e che, quindi, l’autocertificazione non doveva necessariamente racchiudere, come preteso dall’Ufficio Comunale alla ricorrente, la specificazione di importi reddituali provenienti da fonte lecita o dettagliate informazioni che agevolassero i controlli;

considerato che, dì conseguenza, il Comune di Forio, vista la semplice autodichiarazione allegata alla domanda, avrebbe dovuto ritenere sussistente, ai fini del riconoscimento del diritto dì soggiorno, il possesso delle risorse economiche richieste dall’art. 7, comma 1, del d.lgs. 30/2007. Invero la decisione dell’Ufficio Anagrafe di respingere l’istanza della sig.ra [omissis] fu fondata sul surriportato art. 7 della Circolare del Min. Int. del 18 luglio 2007, n. 39, che espressamente richiedeva la dimostrazione di un reddito annuo minimo provenienti da fonte lecita e la specificazione delle dettagliate informazioni idonee ad agevolare lo svolgimento dei controlli, anche a campione, di cui all’art. 71 del D P.R. 445/2000;

ritenuto che detta Circolare travisa il dettato della normativa vigente, introducendo nuovi oneri di attestazione a carico del cittadino europeo, non previsti dalle legge italiana e contrari alla normativa comunitaria e che,

peraltro, la Circolare, ai fini dell’ individuazione della disponibilità minima, richiama l’articolo 29, comma 3, lett. b) del d.lgs, del 25 luglio 1998, n. 286, che fa riferimento ai casi di ricongiungimento di stranieri a soggetti già soggiornanti in Italia; tale norma, che rapporta l’entità del reddito richiesto al numero dei familiari di cui si richiede il ricongiungimento, mal si concilia con l’ipotesi di iscrizione anagrafica di un singolo studente;

considerato che in data 17 Dicembre 2007, 5 mesi dopo l’emissione dell’erronea Circolare ministeriale, la Commissione Europea, Direzione Generale Giustizia, Libertà e Sicurezza rispondendo ad una richiesta d’informazioni sull’accaduto scriveva che “Per l’iscrizione nel registro dell’Anagrafe del Comune da parte di cittadini comunitari basta la dichiarazione di avere risorse economiche sufficienti per loro stessi e per le loro famiglie per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello stato membro ospitante. Gli stati membri non possono esigere che venga indicato un ammontare minimo per la disponibilità di risorse economiche. Il certificato di iscrizione, inoltre, con indicazione del nome della persona, dell’indirizzo e della data di iscrizione deve essere rilasciato senza ritardo. Ai cittadini comunitari che studiano in Italia, non può essere richiesto un certificato di nascita o un estratto conto bancario. Tali condizioni che non sono previste nella direttiva 2004/38 sono in contrasto con il diritto comunitario” (Protocoìlo Commissione Europea JLS/C3/DF/SW (2007) D17714);

ritenuto, inoltre, che, in data 29.02.2008, il Commissario Europeo – Franco Frattini – rispondendo ad un’interrogazione dell’Europarlamentare On. Angelilli del 17 Dicembre, in cui si faceva anche cenno alle peripezie vissute dalla ricorrente, la quale, pur essendo in possesso di tutta la documentazione prevista dalla normativa Italiana ed Europea sin dal mese di Ottobre dell’anno precedente, non aveva ancora ottenuto l’iscrizione all’anagrafe del Comune di Fono – affermava: “[…] Con particolare riferimento alla denuncia dell’onorevole parlamentare, i cittadini dell’Unione non dovranno essere tenuti a produrre il loro certificato di

nascita quale prova di identità, giacché ai fini della loro registrazione sarà sufficiente che presentino La propria carta d’identità o il proprio passaporto. Quanto alla disponibilità di risorse sufficienti che sarà necessario dimostrare, studenti come la persona cui si riferisce la denuncia possono dichiarare che dispongono di risorse sufficienti, senza che gli Stati membri abbiano la facoltà di esigere che tale dichiarazione citi un ammontare specifico di risorse” (E-6276/07IT – risposta di Franco Frattini a nome della Commissione) che l’Ufficio anagrafe del Comune di Forio, piuttosto che adeguarsi al chiarito quadro interpretativo della normativa vigente in materia, preferiva persistere nel suo comportamento ostruzionistico e dilatorio, che ha poi condotto all’illegittimo provvedimento di rigetto dell’istanza;

considerato che, inoltre, proprio di recente il TAR Lombardia con ordinanza del 13 Maggio 2008, in accoglimento della sospensiva chiesta, incidentalmente dichiarava l’illegittimità delle ordinanze dei Sindaci leghisti che avevano subordinato il diritto di soggiorno alla dimostrazione del reddito minimo, e la qualità della abitazione quale requisito indispensabile;

ritenuto che la ricorrente è anche in possesso della tessera sanitaria rilasciata dalla Asl Napoli 2 in data 12 Novembre 2007;

La natura del procedimento impone la compensazione delle spese

P.Q.M.

dichiara l’illegittimità del provvedimento di rifiuto del diritto di soggiorno;

ordina, per l’effetto, all’amministrazione del Comune di Forio l’iscrizione nei registri anagrafici del Comune;

compensa le spese.

Ischia, lì 23 Luglio 2008

Il Tribunale