Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza n. 5341 del 16 marzo 2004
Non v’è dubbio che la contumacia del soggetto comunque interessato all’attuazione dell’ordinamento attraverso il processo – contumacia che ha quale presupposto la rituale chiamata del soggetto stesso a partecipare al giudizio ed a far valere in esso tutte le proprie ragioni eventualmente difformi da quelle degli altri soggetti interessati e tutte le proprie considerazioni in ordine alle situazioni che eventualmente emergano nel corso dell’istruttoria – implichi la rinunzia di questi, espressione anch’essa dell’autonomia privata nella valutazione dell’interesse proprio e delle modalità di realizzarlo, a contestare tanto le pretese dei detti altri soggetti, quanto l’eventuale evoluzione modificativa della situazione, quale originariamente dedotta in giudizio, a seguito dello svolgimento dell’iter processuale.
Tant’è che il legislatore ha limitato a quelle espressamente previste con l’art. 292 c. p.c. le ipotesi nelle quali il contumace – resosi per sua autonoma scelta estraneo al giudizio eppertanto a tutto quel che nel corso ed all’esito di esso avvenir possa – debba essere nuovamente contattato e portato a conoscenza di fatti od atti del processo: ipotesi che attengono a comportamenti richiesti al soggetto stesso, la cui omissione possa essere considerata significativa ai fini della decisione, od a modificazioni dei termini nei quali era stata originariamente impostata la controversia e tali, pertanto, da comportare una decisione diversa da quella ipotizzabile come conseguente all’atto introduttivo originario.
Non di meno, proprio dal combinato disposto degli artt. 292 c. p.c. e 125 disp. att. c. p.c. devesi anche desumere che, mentre nelle ipotesi di riassunzione senza mutamenti sostanziali negli elementi costituitivi del processo – tra le quali principalmente e, nella pratica, prevalentemente, quella connessa alla cancellazione della causa dal ruolo – l’atto riassuntivo non debba essere notificato al contumace, per converso, ove l’atto riassuntivo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, il contumace debba di esso essere reso edotto mediante la relativa notificazione, giacché la duplice circostanza ch’egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente minimamente di presumere che intenda mantenere la medesima condotta anche nella nuova situazione, della quale, pertanto, deve avere notizia rimanendone, in difetto leso il diritto di difesa.
Ipotesi che devesi ritenere ricorra, in particolare, laddove, a seguito della riassunzione, si costituiscano in giudizio in luogo della parte originaria, pur nella medesima situazione sostanziale e processuale della quale questa era titolare, nuovi soggetti nei confronti dei quali il contumace ben può avere un interesse nuovo e distinto, rispetto a quello già oggetto di valutazione con riferimento alla situazione processuale preesistente e per la quale aveva deciso d’astenersi dal partecipare al giudizio, a far valere ragioni che non fossero opponibili alla detta parte originaria (basti pensare alle eccezioni di difetto di legitimatio ad causam o di titolarità del rapporto, in relazione ai presupposti della successione a titolo universale o particolare, o di compensazione, in relazione a pregressi rapporti, con i successori, diversi da quello dedotto in giudizio, etc.) o ragioni che, per propri motivi personali, non abbia inteso opporre alla parte originaria stessa ma che non abbia motivo di non opporre ai nuovi soggetti.
Nel caso in esame, dunque, la mancata notificazione, ai litisconsorti necessari contumaci nel giudizio di secondo grado, dell’atto di riassunzione del giudizio stesso, interrotto per la morte dell’originaria appellante, nei confronti di soggetti diversi da quest’ultima, poiché si traduceva in un vizio del regolare svolgimento del giudizio per violazione del contraddittorio, doveva essere rilevata d’ufficio dal giudice, cui incombeva disporne l’integrazione con ordine di provvedere alla notificazione omessa.
In difetto di che, il detto vizio, cui consegue la nullità del giudizio, si riflette sulla sentenza con la quale questo è stato definito e che va, pertanto, annullata con rinvio al giudice a quo onde si faccia luogo alla rituale rinnovazione del giudizio stesso.
