Sul divieto di produzione di documenti nuovi in appello (cambiali – azione causale)

Corte di Cassazione, I Se. Civ., sentenza n. 17648 del 15/10/2012

3,1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c., nullità della sentenza e vizio di motivazione lamentando che erroneamente la corte di appello abbia ritenuto inammissibile la produzione di nuovi documenti in grado di appello sia perché si trattava di prove costituite sia perché era mancata la valutazione di indispensabilità di esse, sia perché la nuova produzione si era resa indispensabile dalla regola probatoria applicata dal primo giudice. Infine, deduce, quanto all’affermazione in obiter, dell’avvenuta produzione non in originale, che il curatore non aveva tempestivamente disconosciuto la conformità delle copie.

se è vero che “nel rito ordinario, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, l’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova nuovi – la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza – e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame (sempre che essi siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo): requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione” (Sez. U, Sentenza n. 8203 del 20/04/2005), il divieto di cui all’art. 345 c.p.c. non è applicabile al deposito dei titoli cambiari nell’ipotesi di proposizione di azione causale.

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