Due sentenze della S.C.
Corte di Cassazione – Sezioni Unite sent. n. 25790 del 10/12/2009
Va dunque affermato, anche in materia tributaria, il principio generale secondo il quale “In tutti i casi in cui la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, una volta formatosi il giudicato, proprio perchè non ha più giuridico rilievo il titolo originario del credito riconosciuto, i relativi diritti si prescrivono con il decorso di dieci anni” (Cass. 13544/1999; conf. 1339/2001). Con la conseguenza che “al suddetto termine prescrizionale, in ragione della sua autonomia, non sono applicabili le norme sulla sospensione riguardanti il termine prescrizionale del diritto originario” (idem). Quindi, in presenza del giudicato, non sono applicabili i termini di decadenza e/o di prescrizione che scandiscono i tempi dell’azione amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall’art. 2059 c.c..
…principio di diritto: “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni tributarie, irrogate con sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la c.d. actio iudicati”

1 commento su “Gli avvisi di irrogazione sanzione sono atti amministrativi privi di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”
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