Gli avvisi di irrogazione sanzione sono atti amministrativi privi di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato

Due sentenze della S.C.

Corte di Cassazione – Sezioni Unite sent. n. 25790 del 10/12/2009

Va dunque affermato, anche in materia tributaria, il principio generale secondo il quale “In tutti i casi in cui la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, una volta formatosi il giudicato, proprio perchè non ha più giuridico rilievo il titolo originario del credito riconosciuto, i relativi diritti si prescrivono con il decorso di dieci anni” (Cass. 13544/1999; conf. 1339/2001). Con la conseguenza che “al suddetto termine prescrizionale, in ragione della sua autonomia, non sono applicabili le norme sulla sospensione riguardanti il termine prescrizionale del diritto originario” (idem). Quindi, in presenza del giudicato, non sono applicabili i termini di decadenza e/o di prescrizione che scandiscono i tempi dell’azione amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall’art. 2059 c.c..

…principio di diritto: “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni tributarie, irrogate con sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la c.d. actio iudicati”

Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 22-07-2011, n. 16099

se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario”), atteso che gli avvisi di irrogazione sanzione, rivestendo la natura di atti amministrativi, sono privi di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, e la decadenza del contribuente dal termine per l’opposizione non produce effetti di ordine processuale ma solo l’effetto sostanziale della definitività dell’accertamento del credito, rimanendo pertanto inapplicabile l’art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione (cfr. Corte Cass. 5^ sez. 25.5.2007 n. 12263 in relazione a titolo esecutivo “stragiudiziale” costituito dalla ingiunzione fiscale non opposta).
contra, Cassazione Civ. Sez. lavoro, Sentenza 24/2/2014 n. 4338
Successivamente: Sentenza del Tribunale di Roma n. 4549 del 06.05.2015 (richiama corte App. Catanzaro del 24.04.2014 n. 651). V. https://www.studiocarcaterra.it/2016/02/la-prescrizione-della-cartella-di-pagamento-dopo-cassazione-43382014/

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