Corte d’Appello di Lecce, Sezione Lavoro, Sentenza 4 marzo 2013 – 14 marzo 2014, n. 668
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.4.2011 Omissis proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento relativa alla cartella esattoriale n. 024 2003 001462817000, notificata da Equitalia E.Tr. S.p.a. il 14.3.2003 per contributi dovuti all’INPS in relazione all’anno 2001.
A sostegno della opposizione, eccepiva la mancata notifica della cartella esattoriale e la prescrizione del credito vantato; concludeva per l’annullamento dell’atto opposto.
Si costituivano l’INPS, la S.C.C.I. S.p.a. ed Equitalia e contestavano la fondatezza della opposizione.
Il Tribunale di Brindisi, quale Giudice del Lavoro, con sentenza del 27.11.2012, ritenuta fondata l’eccezione di prescrizione, accoglieva la opposizione e, per l’effetto, annullava l’atto di intimazione opposto, compensando le spese.
Proponeva appello Equitalia Sud S.p.a., già Equitalia E.Tr. S.p.a., con ricorso depositato l’8.2.2013 e rilevava che, nella specie, i termini prescrizionali erano decennali, con la conseguenza che non si era verificata la prescrizione come riconosciuta dal giudice di primo grado.
Chiedeva, pertanto, in riforma della impugnata sentenza, il rigetto della opposizione come a suo tempo proposta.
Si costituiva la Omissis con memoria depositata il 28.1.2014 e contestava la fondatezza dell’appello, del quale chiedeva l’integrale rigetto.
L’INPS e la S.C.C.I. S.p.a. resistevano.
Alla odierna udienza di discussione, la causa veniva decisa, sulla base delle conclusioni di cui in atti, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato.
Ed invero, alla fattispecie in esame va applicata la prescrizione quinquennale, così come correttamente ritenuto dal primo giudice.
La società appellante sostiene l’applicabilità della prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., sul presupposto che i crediti vantati sarebbero portati da una cartella di pagamento non opposta, assimilabile – a suo dire – ad un giudicato civile.
In contrario, però, va rilevato che l’art. 2953 c.c. parla di “sentenza di condanna passata in giudicato”, alla quale non può assimilarsi la cartella di pagamento opposta.
In proposito, la S.C. ha affermato, in caso più o meno analogo, che “l’ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autonomia della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”, con la conseguenza della inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione (Cass. 25.5.2007 n. 12263).
Questa Corte non ignora il proprio precedente citato dalla società Equitalia, ma, alla luce di un più approfondito esame della materia, non può che ritenere che solo il credito derivante da una sentenza passata in giudicato si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c. (che, in quanto norma di carattere eccezionale, non può estendersi per analogia a casi semplicemente assimilabili), mentre, se la definitività del credito non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla norma specifica (Cass. 10.12.2009 n. 25790).
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese del presente grado di giudizio sostenute dalla Omissis vanno accollate alla società appellante, con distrazione.
Le spese verso l’INPS e la S.C.C.I. S.p.a. vanno compensate, anche in considerazione del fatto che gli enti suindicati si sono costituiti il giorno prima dell’udienza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro;
Visto l’art. 427 c.p.c.;
definitivamente pronunciando sull’appello proposto con ricorso dell’8.2.2013 da Equitalia Sud S.p.a. nei confronti di Omissis, dell’INPS e della S.C.C.I. S.p.a. avverso la sentenza del 27.11.2012 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
Rigetta l’appello,
Condanna la società appellante al pagamento, in favore della Omissis, delle spese di questo grado, liquidate in € 1.100,00 ex D.M. n. 140/12, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avv. Omissis.
Così deciso in Lecce il 4.3.2013.
IL PRESIDENTE EST.
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Depositato in Cancelleria
14 MAR 2014
Il Funzionario Giudiziario
Cfr. anche
https://www.studiocarcaterra.it/radar/2012/05/prescrizione-quinquennale-e-non-decennale-del-diritto-alla-riscossione/ (Sez. Unite)