Reversibilità al coniuge superstite e criterio temporale

Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza del 30/06/2014 n. 14793

Nel secondo motivo (per violazione di legge e vizio di motivazione) è dedotta la violazione del principio secondo cui la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata, oltre che sulla base della durata del rapporto matrimoniale, ponderando ulteriori elementi di valutazione, allo scopo di evitare che anche il secondo coniuge, oltre che il primo, sia privato di quanto necessario per la conservazione del tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita; inoltre la Corte del merito non avrebbe considerato il periodo di convivenza prematrimoniale, nè che la quota spettantele della pensione di reversibilità subiva una decurtazione da parte dell’Inps in ragione del suo reddito. I suddetti motivi, che vanno esaminati congiuntamente perchè connessi tra loro, sono infondati.
La L. n. 898 del 1970, art. 9, che prevede il criterio temporale della durata formale del rapporto matrimoniale ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge titolare di assegno divorzile e coniuge superstite, è stato interpretato da questa Corte (v., tra le altre, Cass. n. 16093 e 10391/2012, n. 5060/2006, n. 28478/2005, n. 6272/2004), in linea con la Corte costituzionale (v. sent. n. 419/1999), nel senso che il giudice del merito ha la possibilità di applicare correttivi di tipo equitativo, tra i quali la durata della convivenza prematrimoniale e le condizioni economiche delle parti interessate, al fine di evitare che il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per il mantenimento del tenore di vita cui era preordinato l’assegno di divorzio ed il secondo sia privato dei mezzi necessari per la conservazione del tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita.
La ponderazione in concreto dei diversi parametri rientra nel prudente apprezzamento del giudice del merito, fermo restando il divieto di giungere, attraverso la correzione del criterio temporale, sino al punto di abbandonare totalmente ogni riferimento alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali (v. Cass. n. 2092/2007). La sentenza impugnata, in applicazione di tali principi e contrariamente a quanto affermato nel ricorso, ha tenuto conto del periodo di convivenza prematrimoniale e, nell’ambito di una valutazione complessiva e ponderata dei diversi parametri, ha ritenuto che una diversa ripartizione (in senso più favorevole alla seconda moglie) pregiudicasse la funzione di sostegno economico cui era preordinato l’assegno divorzile a favore della prima moglie. E’ questa una valutazione riservata al giudice del merito che non può essere censurata in questa sede mediante una inammissibile richiesta di revisione del giudizio di fatto relativo alle condizioni economiche della prima moglie, ovvero di perequazione economica tra le posizioni degli aventi diritto per il tramite del meccanismo divisionale previsto dalla legge (v. Cass. n. 16093/2012 cit.).