Due sentenze della Cassazione consentono di soffermarsi sulla tutela del contraente debole nel caso di contratti stipulati tra professionista e consumatore, da un lato, e da imprenditori tra loro, dall’altro.
Corte di Cassazione, sez, II, sentenza 21 marzo 2014, n. 6784
Nel primo caso viene formulato il seguente quesito di diritto, nel processo relativo ad un rapporto contrattuale tra professionista e consumatore: “Se la clausola di esonero della responsabilità per vizi occulti, redatta nell’interesse del professionista, debba essere considerata abusiva ex art. 1469 quinquies comma n. 2) c.c., e se, conseguentemente, debba essere dichiarata inefficace, quantunque individualmente trattata”. Oggi la normativa in materia è contenuta nel Codice del Consumo (artt. 33 ss.)
3. Il ricorso è fondato e va accolto quanto al terzo motivo, restando assorbiti gli altri.
3.1 La clausola in questione è da ritenersi inefficace, così come sostenuto dal ricorrente e tale inefficacia può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado.
Al riguardo occorre osservare che l’art. 1469 quinquies (unitamente agli artt. 1469 bis – 1469 quinquies, contenuti nel capo XIV-bis del cod. civ.), furono inseriti nel codice civile dall’art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Successivamente, tutti gli articoli in questione furono sostituiti dall’art. 1469bis introdotto dall’art. 142 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo). Le norme abrogate sono applicabili, ratione temporis, al contratto (preliminare) concluso nel luglio 2001.
L’art. 1469 bis qualifica(va) come clausole vessatorie del contratto tra professionista e consumatore quelle che “hanno per oggetto o per effetto di…2) escludere o limitare le anioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”. E tale è certamente la clausola oggetto della presente controversia, riguardante da un lato un consumatore (odierno ricorrente) e dall’altro un professionista, quale deve essere considerata la società venditrice, che operava in campo immobiliare. L’articolo 1469 quinquies disciplina gli effetti di tale clausola, da considerarsi come inefficace, restando il contratto efficace clausole che, “quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di… 2) escludere o limitare l’azione del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”. La predetta norma prevede poi che “l’inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice”.
La valutazione del contenuto e degli effetti di tale clausola è stata oggetto dei giudizi di merito e dalla sua qualificazione dipende la pronuncia di risoluzione del contratto, che, quindi, non può ritenersi passata in giudicato, come erroneamente sostiene la controricorrente. Va, infine, considerato che la questione relativa alla qualificazione ed agli effetti della clausola non risulta proposta in appello esattamente nei termini oggi indicati, sicché si deve affrontare la questione della rilevabilità d’ufficio di tale nullità con riguardo alla necessaria osservanza del principio dispositivo.
Al riguardo, le Sezioni unite di questa corte con la sentenza n. 14828 del 2012 hanno affermato la rilevabilità d’ufficio delle nullità, richiamando anche una pronuncia della Corte di giustizia del 4 giugno 2009, causa 243/08, la quale ha stabilito che il giudice deve esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale e, in quanto nulla, non applicarla, tranne nel caso in cui consumatore vi si opponga. Inoltre, può essere richiamato anche il successivo arresto di questa Corte (Cass. n. 17257 del 2013) che ha applicato tale principio anche quando siano state proposte eccezione di nullità del contratto in primo grado, ritenendo ammissibile la proposizione di altre eccezioni che deducono ulteriori profili di nullità, rilevabile d’ufficio.
4. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, anche per le spese.
Corte di Cassazione, sez, II, Sentenza 24 gennaio – 27 febbraio 2012, n. 2970
Nel secondo caso la Corte si occupa di un contratto stipulato tra due imprenditori ma predisposto da uno solo di essi e contenente clausole abusive:
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio pienamente condivide, il principio che l’adempimento della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatore può dirsi assolto soltanto quando le stesse siano oggetto di una approvazione separata, specifica ed autonoma, distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni dell’accordo; il requisito in parola assolve infatti al fine di richiamare l’attenzione del contraente debole verso il significato di quella determinata e specifica clausola a lui sfavorevole, sicché esso può reputarsi assolto soltanto quando la sottoscrizione avviene con modalità idonee a garantire tale attenzione (Cass. n. 21816 del 2009; Cass. n. 5733 del 2008; Cass. n. 2077 del 2005). Più specificatamente, con riferimento all’ipotesi in cui la distinta sottoscrizione richiami più condizioni generali di contratto, questa Corte ha affermato che l’adempimento in parola può ritenersi realizzato soltanto nel caso in cui tutte le clausole richiamate siano vessatorie, mentre il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata di esse, sia pure sotto l’elencazione delle stesse secondo il numero d’ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso resti garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra le altre richiamate (Cass. n. 16417 del 2009; Cass. n. 4452 del 2006; Cass. n. 13890 del 2005).
