Tardiva nomina del Consulente Tecnico di Parte e valore delle osservazioni critiche alla C.T.U. da parte del difensore

Corte di Cassazione, Sezione I, Sentenza 4 dicembre 2014, n. 25662

1) Il termine per la nomina del CTP puo’ essere prorogato dopo la sua scadenza, beninteso per “motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato”;

2) il giudice non può ricusare di rispondere alle note critiche dirette contro la relazione peritale, quand’anche redatte dal difensore della parte, specie quando manchino le osservazioni del CTP (nella specie non ammesso perche’ tardivamente nominato) ed esse abbiano carattere decisivo ai fini dell’esito della lite.

7.4.1. E’ necessario, procedendo in ordine logico, cominciare dalla censura relativa al mancato accoglimento della richiesta di nomina del CTP, per quanto essa sia stata formulata oltre il termine di cui all’articolo 201 c.p.c..

7.4.1.1. A tal proposito questa Corte deve osservare che, pacifica la natura ordinatoria di quel termine, il precedente di questa Corte, fatto proprio dal giudice di merito, non appare condivisibile, anche in rapporto ai successivi pronunciati, sulla prorogabilita’ dei termini ordinatori, intervenuti in sede di legittimita’.

Secondo la menzionata risalente decisione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8976 del 1992) “La natura ordinatoria del termine assegnato alle parti dal giudice (nella specie, per la nomina di un consulente tecnico di parte, ex articolo 201 c.p.c.) non comporta che la sua inosservanza sia priva di effetti giuridici, atteso che il rimedio per ovviare alla scadenza del termine e’ quello della proroga prima del verificarsi di essa, ai sensi dell’articolo 154 c.p.c.. Pertanto, il decorso del termine ordinatorio senza la previa presentazione di un’istanza di proroga ha gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio ed impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere la medesima attivita’”.

7.4.1.2. Ove si accedesse a tale interpretazione si dovrebbe negare ogni possibilita’ d’intervento, seppure tardivo, al difensore tecnico che sia stato nominato (come nella specie) in ritardo anche in procedimenti di cosi’ rilevante importanza, senza che sia data alla parte, nel cui interesse quella facolta’ e’ accordata, il potere di chiedere una remissione in termini, motivandone le ragioni in conformita’ alla previsione dell’articolo 154 c.p.c., e senza pregiudizio dell’attivita’ procedimentale gia’ svoltasi.

Infatti, tale disposizione (Articolo 154 : Prorogabilita’ del termine ordinatorio) stabilisce che “Il giudice, prima della scadenza, puo’ abbreviare, o prorogare anche d’ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non puo’ avere una durata superiore al termine originario. Non puo’ essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato”.

Tale possibilita’, dunque, sia pure per ragioni di tipo eccezionali puo’ essere richiesta e concessa dal giudice su motivata istanza della parte che sia incorsa nella decadenza.

Cosi’ si e’ stabilito che: a) la non prorogabilita’ di un termine processuale ordinatorio che sia gia’ stato prorogato o che sia scaduto, non costituisce una qualita’ che comporti un mutamento di natura del termine medesimo e la sua trasformazione in perentorio; ne consegue che lo scadere di un termine ordinatorio prorogato non produce effetti preclusivi, conformemente al disposto di cui all’articolo 152 cod. proc. civ., sempre che non si sia verificata una situazione esterna incompatibile (Sez. L, Sentenza n. 9288 del 1995); b) i termini ordinatori possono essere prorogati sia prima che dopo la loro scadenza senza che, nella seconda ipotesi, possano derivare effetti preclusivi analoghi a quelli che conseguono all’inosservanza di un termine perentorio; pertanto, il termine per la notifica del ricorso per la riassunzione del processo interrotto e del decreto di fissazione dell’udienza apposto ai sensi dell’articolo 303 cod. proc. civ. puo’ essere prorogato dopo la scadenza, salvo che non sia gia’ decorso il semestre dalla dichiarazione di interruzione (Sez. 1, Sentenza n. 1364 del 2000); c) ai sensi dell’articolo 154 c.p.c., i termini ordinatori possono essere prorogati dal giudice che li ha emessi solo a condizione ch’essi non siano ancora scaduti e che la proroga non superi la durata del termine originario, mentre una eventuale ulteriore proroga e’ subordinata, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 12 preleggi, comma 1, a che ricorrano motivi particolarmente gravi adeguatamente evidenziati nel provvedimento con il quale venga concessa (Sez. 2, Ordinanza n. 6895 del 2003).

7.4.1.3. Quindi anche il termine per la nomina del CTP puo’ essere prorogato dopo la sua scadenza, beninteso per “motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato”.

Sennonche’, la ricorrente non ha indicato i fatti in base ai quali tale facolta’ doveva esserle concessa, ragione per la quale la decisione di merito – al di la’ del formalistico e non condivisibile principio di diritto richiamato – non avrebbe potuto essere diversa da quella data (non potendosi ritenere la gravita’ della richiesta insita nella stessa e sola natura del procedimento di apertura dello stato di adottabilita’ di un minore, pur essendo questo un procedimento particolarmente delicato e suscettivo di particolare considerazione per gli interessi primari coinvolti).

7.4.2. Ma anche la seconda delle due censure, per quanto anch’essa astrattamente condivisibile, non puo’ essere accolta in concreto, per essere corretto il dispositivo anche se modificabile la motivazione che lo sorregge.

7.4.2.1. Infatti, proprio per la delicatezza della materia e per la particolare qualificazione dei difensori che di essa si occupano, non e’ sicuramente applicabile alla CTU psicologica, esaminata da un collegio misto, particolarmente qualificato nella materia de qua (nel quale, assieme ai componenti togati, siedono anche esperti nelle materie psicologiche minorili), il principio di diritto – enunciato per talune alcune materie particolarmente specialistiche – a cui si e’, invece, attenuto il giudice distrettuale. Secondo tale non condivisibile regula iuris: a) non e’ affetta dal vizio di motivazione la sentenza del giudice di appello che, seguendo le conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato nel secondo grado del giudizio, ometta una specifica risposta alle note critiche alla relazione peritale, redatte dal difensore della parte e quindi non da un organo tecnico in grado di muovere censure con crisma di attendibilita’ (fattispecie relativa a consulenza volta a ricostruire la gestione economica di un’azienda agricola) (Sez. L, Sentenza n. 8297 del 2005); b) non e’ affetta dal vizio di motivazione la sentenza del giudice di appello che, seguendo le conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato nel secondo grado del giudizio, ometta una specifica risposta alle note critiche alla relazione peritale, redatte dal difensore della parte e quindi non da un organo tecnico in grado di muovere censure d’ordine medicolegale con crisma di attendibilità (Sez. L, Sentenza n. 9921 del 1994).

7.4.2.2. Infatti, il giudice distrettuale avrebbe potuto (in special modo per la presenza di componenti qualificati nello stesso collegio giudicante) e dovuto attenersi al diverso principio di diritto secondo cui, in tema valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, il giudice non può ricusare di rispondere alle note critiche dirette contro la relazione peritale, quand’anche redatte dal difensore della parte, specie quando manchino le osservazioni del CTP (nella specie non ammesso perche’ tardivamente nominato) ed esse abbiano carattere decisivo ai fini dell’esito della lite.

7.4.2.3. Nel caso di specie, tuttavia, il giudice distrettuale non avrebbe potuto decidere diversamente da come ha fatto, mancando allegazioni o dimostrazione della decisività di quelle osservazioni critiche, avendo il giudice, di fatto, risposto ad ogni osservazione formulata (nella sua ampia motivazione) e non avendo la ricorrente mostrato quale parte delle dette critiche di carattere decisivo sarebbe rimasta nella motivazione del giudice distrettuale.