Domanda:”posso richiedere in cancelleria una copia di una sentenza civile relativa ad un processo cui non ero parte in causa?”
Chiunque abbia interesse a ricevere copia di una sentenza può farne richiesta presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria competente. Ciò vale anche se il richiedente non è parte del giudizio. L’art. 743 c.p.c. stabilisce che “Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica, ancorché l’istante o i suoi autori non siano stati parte nell’atto…“.
Inoltre, specificamente con riferimento al posto quesito, l’art. 744 c.p.c. prescrive che:”I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziali da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese“.
Sul punto, in relazione ad un contenzioso tributario, Cass. civ., Sez. Unite, del 27/01/2010, n. 1629, escludendo l’esistenza di un rapporto di specialità tra le citate norme del c.p.c. e la disciplina tributaria, ha affermato che:
In materia di richiesta e successivo rilascio di copie di atti da parte di pubblici depositari, non sussiste alcun rapporto di specialità, se non in parte, tra il disposto normativo di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 546 del 1992, e l’art. 743 c.p.c.. Mentre la richiamata disposizione codicistica sancisce, invero, l’obbligo del depositario pubblico, qualora a ciò autorizzato, di rilasciare copia autentica degli atti che detiene ancorché l’istante non sia stato parte dell’atto richiesto, il citato art. 38, D.Lgs. n. 546 del 1992 si limita a ribadire l’obbligo al rilascio delle copie delle sentenze del Giudice tributario su richiesta di una delle parti in causa. Qualora, pertanto, l’istanza in tal senso provenga da un soggetto che, come nella fattispecie, non sia stata parte, l’obbligo di rilasciare le richieste copie trova la sua fonte normativa nel disposto di cui all’art. 743, o meglio nel successivo art. 744 c.p.c. nella parte in cui fa specifico riferimento a cancellieri e depositari di pubblici registri. (Fattispecie relativa alla richiesta di decisioni del Giudice Tributario finalizzata alla realizzazione di attività di studio, informazione e formazione sul contenzioso tributario).
Cass. civ., Sez. Unite, 27/01/2010, n. 1629